Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL DIVIETO DI PUBBLICITÀ PER LE SIGARETTE NON È IN CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - La comunicazione pubblicitaria non costituisce manifestazione del pensiero (Cassazione Sezione Terza Civile n. 2496 del 6 marzo 2000, Pres. Iannotta, Rel. Lupo).

La comunicazione pubblicitaria relativa ad attività economiche non rientra nel concetto di manifestazione del pensiero, la cui libertà è tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Pertanto il divieto stabilito dal legislatore per la pubblicità delle sigarette non si pone in contrasto con la norma costituzionale. La pubblicità rientra nella libertà di iniziativa economica privata, che è tutelata dall'art. 41 della Costituzione solo in quanto non si ponga in contrasto con l'utilità sociale. Il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo mira appunto a tutelare la salute della collettività, come risulta chiaramente dal secondo comma dello stesso art. 8 del decreto legge n. 4/1983, secondo cui i proventi delle sanzioni pecuniarie applicate per le violazioni di detto divieto sono destinati "all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo".


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