Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DI UN ESPOSTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ COSTITUIRE DIFFAMAZIONE - Se il giornalista non dimostra di aver eseguito adeguati controlli sulla verità dei fatti denunciati (Cassazione Sezione Terza Civile n. 2367 del 3 marzo 2000, Pres. Duva, Rel. Sabatini).

Nell'aprile del 1990 il quotidiano Alto Adige ha pubblicato, con il titolo "L'Ospedale a rischio senza filo per sutura" un articolo nel quale si dava notizia di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Trento da C.D. infermiere dell'Ospedale in merito a presunte scorrettezze nelle forniture di materiale sanitario.

La società Bieffe Medital, fornitrice dell'Ospedale, ha promosso davanti al Tribunale Civile di Trento un'azione giudiziaria nei confronti di C.D., nonché del direttore e dell'editore del quotidiano Alto Adige, sostenendo che le informazioni contenute nell'articolo erano infondate e lesive della sua reputazione e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha respinto la domanda, affermando che il quotidiano si era limitato a riportare la notizia dell'esposto presentato da C.D., che doveva pertanto tenersi conto della verità di questa notizia piuttosto che della fondatezza o meno del contenuto dell'esposto e che il giornale aveva esercitato il diritto di cronaca riportando una notizia acquisita in buona fede da una fonte attendibile quale l'infermiere C.D.

Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Trento che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno in misura di 80 milioni di lire.

La Corte di Trento ha ritenuto che "con il narrare fatti non veri, vengono lesi non solo diritti fondamentali della persona, ma lo stesso diritto della collettività ad un'informazione rispondente al vero; ed il giornalista è tenuto, quale suo obbligo inderogabile (art. 2 legge 3.2.1963 n. 69) a rispettare la verità dei fatti data dalla corrispondenza tra l'oggettivamente narrato e lo storicamente accaduto". La Corte ha osservato che in questo caso nessun accertamento risultava essere stato eseguito dal giornale in merito ai fatti oggetto dell'esposto di C.D., esposto che poteva essere stato dettato da motivi non necessariamente ispirati dalla verità dei fatti e, pertanto, di non sicura affidabilità. Il giudice di appello ha anche rilevato che l'esposto indicava fatti sicuramente lesivi della credibilità del prodotto della Bieffe, che nulla era stato acquisito in causa in ordine alla verità di tali fatti - smentiti, al contrario, da un primario ospedaliero - e che del resto non era risultato che in sede penale fosse stato dato alcun seguito all'esposto.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso il direttore e l'editore del quotidiano, non l'autore dell'esposto.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 2367 del 3 marzo 2000, Pres. Duva, Rel. Sabatini), ha rigettato il ricorso affermando che il giornalista ha l'obbligo non solo di controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate) ma anche di accertare e rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito è stata correttamente motivata sul rilievo che l'articolista si era limitato a riportare l'esposto di C.D. senza effettuare un minimo accertamento per lo meno sulle eventuali voci che circolavano nell'ambiente ospedaliero; l'affidamento, sostenuto dal direttore del giornale, sulla qualifica professionale di C.D. è irrilevante - ha affermato la Corte - stante l'obbligo, da parte del giornalista, di controllare l'attendibilità della fonte, obbligo che attiene al necessario contemperamento tra l'interesse pubblico all'informazione ed il dovuto rispetto del diritto alla reputazione e all'onore della persona.


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