Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA È LECITO ANCHE QUANDO PRODUCE UNA LESIONE DELLA REPUTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI - Purché si tratti di materia socialmente rilevante (Cassazione Sezione Terza Civile n. 747 del 24 gennaio 2000, Pres. Grossi, Rel. Di Nanni).

Nel 1985, sul periodico Linus edito dalla società Milano Libri e diretto da Fulvia Serra è stato pubblicato un articolo di Salvatore Tutino dal titolo "Antigone e i suoi" nel quale era contenuta la frase: "Ed ecco ..... (nomi di uomini politici italiani dell'epoca: ndr) ripercorrere con la loro faccia pulita, itinerari che Gelli ed Ortolani avevano aperto e sporcato, per renderli adatti alle loro imprese truffaldine e, a volte, criminali (vedi gli intimi rapporti di Gelli con gli stragisti di stato in Argentina e Uruguay). L'Uruguay, l'Argentina e il Brasile di oggi sono un'altra cosa. I generali si sono messi da parte. I nuovi dirigenti hanno facce oneste, sono finalmente presentabili".

L'avvocato Umberto Ortolani, ritenendosi diffamato, ha promosso un'azione giudiziaria nei confronti dell'autore dell'articolo, nonché del direttore e dell'editore del periodico.

Ne è seguita una lunga vicenda giudiziaria definita, nel merito, dalla Corte d'Appello Civile di Milano, che, con sentenza del 15 settembre 1995 ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'avvocato Ortolani.

La Corte d'Appello ha ritenuto che l'autore dell'articolo non abbia attribuito all'Ortolani imprese criminali e neppure imprese truffaldine rilevanti penalmente, ma abbia correttamente esercitato il diritto di critica, esprimendo un giudizio di disvalore morale-politico.

Contro questa decisione l'avvocato Ortolani ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che lo scritto pubblicato sul periodico Linus era un caso esemplare di esercizio distorto e scandalistico della libertà di stampa e costituiva mera e gratuita aggressione alla sua reputazione.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 747 del 24 gennaio 2000, Pres. Grossi, Rel. Di Nanni), ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che la Corte di Milano abbia adeguatamente motivato la sua decisione e correttamente applicato i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di cronaca e di critica. La critica - ha affermato la Corte - deve essere ritenuta lecita anche quando, in un'interpretazione soggettiva dei fatti, si esprime con apprezzamenti lesivi della reputazione di determinati soggetti, allorché risponda a un interesse pubblico o sociale.

In particolare la Corte ha affermato quanto segue:

"In tema di responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore questa Corte Suprema di Cassazione ripetutamente ha avuto modo di occuparsi della configurazione del diritto di cronaca e del diritto di critica come esimenti della responsabilità. Il diritto di cronaca è stato ritenuto lecito quando ricorrono le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in questo senso Cass. 4 luglio 1997, n. 6041, tra le molte. Il diritto di critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo che, per sua natura, è necessariamente soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. Anche se questo diritto, come ogni altro, deve essere esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, nondimeno non si deve trarre l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale. Occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse generale che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica. Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi la valutazione del giudice non può essere condotta attraverso criteri meramente formali e si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere: in questo senso Cass. 27 aprile 1998 n. 4285. Secondo la sentenza impugnata la ricostruzione dei fatti denunciati si configura come una interpretazione dei fatti politici accaduti in Italia a partire dagli anni sessanta. Da questo punto di vista quello dell'articolista è stato costruito come un intervento di critica, se si vuole condotta sotto il profilo storico, ma non di cronaca. In questo caso doveva essere valutata soltanto l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e non valeva pretendere il rispetto dei canoni che sono richiesti per l'esercizio del diritto di cronaca. Pertanto, non è condivisibile la tesi del ricorrente che lo scritto rappresenta un caso esemplare di esercizio distorto e scandalistico della libertà di stampa, perché l'autore dello scritto, manifestamente, non ha attribuito all'Ortolani fatti determinati, ma ha esercitato una critica complessiva sull'operato dell'uomo. Con riferimento al diritto di critica questa Corte Suprema di Cassazione ha già formulato il principio secondo il quale la valutazione del carattere diffamatorio o non di uno scritto si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto: falsificazione o manipolazione della considerazione che le qualità di una persona determinata hanno in un certo contesto sociale. Nel compiere questa valutazione il giudice ha l'obbligo di dare una ragione sufficiente al suo convincimento. Egli è libero di scegliere il convincimento che ritiene più giusto, ma deve fondarlo rispettando i canoni metodologici che l'ordinamento pone in maniera espressa o implicita. Questa scelta è verificata in sede di legittimità solo attraverso l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., secondo il quale la decisione impugnata deve essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò comporta che il difetto di motivazione, la sua insufficienza o la sua contraddittorietà è l'unico motivo sindacabile in sede di legittimità e che è esclusa ogni rivalutazione del fatto; una rivalutazione, cioè, del convincimento che su questo si è formato nella coscienza di chi l'ha formulato. Naturalmente, quello che deve essere valutato non è il fatto dell'avvenuta alterazione dell'opinione sociale sull'onore di una determinata persona, ma il metodo seguito dal giudice del merito, ovvero le regole sul metodo del giudizio di fatto che è stato concretamente formulato per giungere alla soluzione critica (sent. n. 4285, cit e 22 gennaio 1996, n. 465). La Corte di Milano si è attenuta ai principi ora esposti quando ha dichiarato che l'articolista non aveva inteso attribuire all'Ortolani imprese criminali e neppure imprese truffaldine rilevanti penalmente, ma solo esprimere un giudizio di disvalore morale - politico. Si tratta, cioè, di giustificazioni della motivazione che sono completamente in grado di svolgere la funzione della completezza e della logicità della motivazione già accennata nel corso di questa sentenza."


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