Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

UN'INFORMATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NON COSTITUISCE FONTE QUALIFICATA, TALE DA ESIMERE IL GIORNALISTA DAL CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DEI FATTI RIFERITI - Mentre un comunicato stampa costituisce fonte attendibile (Tribunale Civile di Roma Sezione Prima Civile n. 501 del 13 gennaio 2000).

Non integra legittimo esercizio del diritto di cronaca la diffusione, come notizie vere, delle ipotesi indagatorie formulate dalla polizia giudiziaria.

Un'informativa della Guardia di Finanza diretta all'autorità giudiziaria non costituisce una fonte qualificata, tale da esimere il giornale dalla verifica della veridicità del fatto, esonerandolo dal necessario vaglio serio e rigoroso delle notizie da pubblicare, di cui è comunque onerato il giornalista. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della verità putativa della notizia, ovvero della scusabilità dell'errore relativo alla notizia non vera, ma diffusa come tale, non basta la considerazione della provenienza della notizia stessa (per esempio, autorità giudiziaria o, come nel caso in esame, autorità di polizia), dovendo valutarsi anche la finalità del mezzo con cui essa viene trasmessa. Così se il comunicato diffuso dalle forze di polizia per dare atto alla stampa degli esiti di una certa operazione costituisce una fonte degna di affidabilità per il giornalista, non altrettanto può dirsi per il rapporto destinato all'autorità giudiziaria, nel quale necessariamente devono farsi congetture o ipotesi di indagine, sulla cui veridicità il giornale non può fare affidamento per esercitare legittimamente il diritto di cronaca.


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