Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI UN VACCINO ANTIALLERGICO NON COMPRESO NEL PRONTUARIO FARMACEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO - Ove si accerti l'indipensabilità ed insostituibilità del medicinale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2276 del 1 marzo 2000, Pres. Lanni, Rel. Castiglione).

L'Azienda USL LE/1 ha respinto la richiesta avanzata da L.S. di rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di vaccino antiallergico per la cura di allergopatia, in quanto medicinale non incluso nel prontuario farmaceutico. L.S. si è rivolta al Pretore di Lecce invocando l'art. 32 Cost. Rep. che garantisce il diritto alla salute. Il Pretore ha condannato la USL al rimborso. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Lecce, il quale ha negato a L.S. il diritto al rimborso, affermando che la tutela della salute, assicurata dallo Stato, non è senza limiti e che l'allergopatia, pur esigendo una terapia di lunga durata, non costituisce condizione o sindrome morbosa connotata da gravità.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2276 del 1 marzo 2000, Pres. Lanni, Rel. Castiglione), ha accolto il ricorso di L.S. affermando che l'art. 32 Cost. Rep. attribuisce ai cittadini un diritto soggettivo inviolabile, la cui realizzazione deve essere regolamentata dallo Stato in modo da assicurare in ogni caso la somministrazione gratuita dei farmaci che risultino indispensabili ed insostituibili. Pertanto - ha osservato la Corte - il Tribunale avrebbe dovuto accertare, eventualmente con l'espletamento di una CTU, se il vaccino necessario a L.S. fosse l'unica cura necessaria e risultasse indispensabile ed insostituibile. In caso di esito positivo dell'indagine il Tribunale avrebbe dovuto ritenere illegittima l'esclusione dal prontuario farmaceutico di tale vaccino e affermare il diritto della cittadina al rimborso.Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Brindisi per i necessari accertamenti.

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza nella sezione Documenti.


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