Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA BASE GIURIDICA DELLE CONTROMISURE PREANNUNCIATE ALL'AUSTRIA DAGLI ALTRI 14 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'AVVENTO AL POTERE DEI NAZIONALISTI DI HAIDER - L'art. 6 del Trattato di Maastricht nel testo modificato dal Trattato di Amsterdam, l'art. 14 della Convenzione di Roma per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l'art. 4 della Convenzione di New York sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

La base giuridica delle contromisure preannunciate all'Austria dagli altri 14 Stati membri dell'Unione Europea, sul piano dei rapporti politici e diplomatici bilaterali, in relazione all'ingresso nel Governo di Vienna del partito nazionalista di Haider è costituita, in primo luogo, dall'articolo F (divenuto ora articolo 6, nel testo consolidato) del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 modificato dal Trattato di Amsterdam del 7 ottobre 1997: "L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali di diritto comunitario".

La Convenzione Europea del 4 novembre 1950, dopo avere definito i diritti e le libertà fondamentali da essa garantiti, dispone all'art. 14 il divieto di qualsiasi discriminazione: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione".

Altro riferimento è costituito dalla Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 che vieta anche la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e l'incitamento agli atti di discriminazione.

In Italia la legge 13 ottobre 1975 n. 654, che ha ratificato la Convenzione di New York, prevede, nel testo modificato dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, sanzioni penali per le manifestazioni di razzismo:

- art. 3: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni".


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