Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE CON LA QUALE È STATA AFFERMATA LA NON PUNIBILITÀ DEL GIORNALISTA CHE RIPORTI FEDELMENTE DICHIARAZIONI DI NATURA DIFFAMATORIA RESE DA UN ESPONENTE POLITICO SU ALTRO PERSONAGGIO DI RILIEVO PUBBLICO - Deve applicarsi l'esimente del diritto di cronaca (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 2144 del 25 febbraio 2000, Pres. Ietti, Rel. Cicchetti).

Pubblichiamo il testo integrale della motivazione della sentenza della Suprema Corte, Sezione Quinta Penale, con la quale è stata riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca al ricorrente che riporti, nel testo dell'intervista, dichiarazioni di natura diffamatoria rilasciate da un personaggio pubblico.

La sintesi, con l'esposizione dei fatti, è nella sezione Informazione e Comunicazione.

(o m i s s i s)

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca deve essere riconosciuta in presenza di tre requisiti: 1) la verità del fatto narrato; 2) la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica; 3) la correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito.

Nel caso di pubblicazione di un'intervista i criteri stabiliti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca, vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il "fatto" in sé.

Il limite della "verità" si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti al profferito dalla persona intervistata.

Quando, poi il "fatto-intervista" pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati da personaggi ben noti, su atteggiamenti di altri personaggi "pubblici" nell'ambito di un dibattito che - proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti - interessa l'opinione pubblica, si profilano ulteriori prospettive sul limite di "verità" in stretta connessione con gli altri due (interesse alla conoscenza da parte della pubblica opinione e continenza).

Il giornalista è tenuto, in tal caso, al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall'intervistato anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato.

Pertanto, non solo è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella sua integralità quanto deve rimanere per così dire "neutrale" dinanzi alla pur libera esternazione dell'intervento del soggetto interrogato.

Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del "personaggio" interessato, non può non assumerne la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto - ovviamente - da quello di cronaca invocato dal giornalista.

Nel caso in cui il giudice di merito ravvisi la non punibilità dell'intervistato per esercizio del diritto di critica, rimane consequenziale l'estensione di tale esimente al giornalista ed al direttore responsabile.

Qualora, viceversa, venga esclusa la scriminante per l'intervistato, nulla toglie che l'articolista possa invocare il diritto di cronaca, certamente non comunicabile alla persona intervistata.

Passando all'interesse che la pubblicazione dell'intervista deve assumere per l'opinione pubblica, occorre ancora sottolineare come il fatto, per racchiudere in sé tale interesse, deve coinvolgere "personaggi pubblici" (in veste di intervistato non meno che in quella di soggetto attinto dai giudizi ritenuti diffamatori), nell'ambito di un dibattito provocato dalle esternazioni di uno di essi.

La diffusione dell'intervista risponde perfettamente, in tal caso, alla funzione informativa della stampa e soddisfa correttamente l'esigenza, sentita dal grande pubblico, di approfondire la conoscenza dei soggetti (si ripete, intervistato non meno che persona interessata nel giudizio critico) agli apici della vita politica, culturale e economica del paese anche attraverso le modalità delle loro espressioni verbali.

Il principio di continenza, che in realtà assume rilevanza soprattutto nell'accertamento dell'esercizio del diritto di critica, può - tuttavia - riguardare quello di cronaca sotto una diversa prospettiva che finisce per involgere la stessa configurazione della partecipazione (ex art. 110 cod. pen.) al reato di diffamazione.

Si intende fare riferimento al contenuto dell'articolo pubblicato, in relazione alle parti diverse dalla rigorosa riproduzione delle estrinsecazioni dell'intervistato, quali titolo, introduzione all'intervista e domande.

Il mantenimento della posizione di "testimone" obiettivo, che si limita a sintetizzare nel titolo il contenuto critico dell'intervista, a spendere semplici espressioni volte a presentare l'intervistato ed apporre quesiti strettamente funzionali alla manifestazione della sua opinione, si risolve nella realizzazione di quegli elementi che, seppure rapportabili ad un principio di continenza in senso lato, valgono a riassumere l'atteggiamento di distacco dall'intrinseco contenuto - anche diffamatorio - delle risposte.

Nella concreta fattispecie, la giornalista Longo - come risulta dalle pronunce di merito - ha raccolto e pubblicato fedelmente l'intervista alla ben nota scrittrice-giornalista-femminista Livia Ravera (contenente anche le espressioni diffamatorie, che l'impugnata sentenza ritiene "non argomentate") chiedendole commenti sulle precedenti estrinsecazioni di Irene Pivetti, neo presidente della Camera.

Nessuna parte dell'articolo che non riguardi le risposte della Ravera, è stata ritenuta di per sé diffamatoria dai giudici di merito, i quali hanno finito per fondare il concorso personale sulla semplice diffusione dell'intervista, cioè su una condotta coperta dall'esercizio del diritto di cronaca.

Per quanto sopra detto si configura pienamente l'esimente, sicché i ricorrenti vanno ritenuti non punibili ed entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio.


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