Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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L'INAIL DEVE INDENNIZZARE IL DIPENDENTE AVVOCATO CADUTO SUL PAVIMENTO SCONNESSO DELL'UFFICIO MENTRE STAVA ANDANDO A FOTOCOPIARE DOCUMENTI - Si tratta di un'attività manuale connessa a quella professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4433 del 7 aprile 2000, Pres. Mercurio, Rel. Celerino).

La sintesi è nella sezione Fatto e Diritto.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Ettore MERCURIO

Presidente

Dott. Pietro CUOCO

Consigliere

Dott. Luciano VIGOLO

Consigliere

Dott. Giuseppe CELLERINO

Rel. Consigliere

Dott. Aldo DE MATTEIS

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, v. IV novembre 144 presso gli avv. Cesare Ioppoli e Antonio Vincenzo Noto, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;

ricorrente -
CONTRO

Longobardi Antonino, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Giacinto Pelosi che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1251/96 (R.G. n. 63/95) del 19/12/96.

Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 10 novembre 1999.

Uditi gli avv. Giuseppe De Ferrà per delega all'avv. Noto e Pelosi.

Udito il P.M., s. Procuratore generale dott. Orazio Frazzini, che ha chiesto il rigetto del 1° e l'accoglimento dei restanti motivi di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. Antonino Longobardi adiva il Pretore, giudice del lavoro di Avellino esponendo che l'Inail, da cui dipendeva e s'era rivolto per ottenere le prestazioni assicurative connesse all'infortunio occorsogli nel maggio del '90 allorchè era caduto sul pavimento dissestato della sede dell'Istituto, mentre, in assenza di personale ausiliario, si recava a fotocopiare documenti, gli aveva negato la prestazione, benché gli fossero derivati postumi consolidati in misura del 18%.

L'Inail costituendosi negava l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124 del 30.6.1965, non essendo deputata all'avv. Longobardi alcuna attività manuale.

Rigettata la domanda dal Pretore, la sentenza, impugnata dal Longobardi, era riformata dal Tribunale di Avellino che, nel ricostituito contraddittorio, accertava con ctu un'inabilità del 15 % e accoglieva il gravame, osservando che il professionista s'era infortunato nella sede dell'Istituto, dov'era in corso una ristrutturazione, mentre si recava, in carenza di personale ausiliario, da un piano all'altro, per effettuare fotocopie di documenti destinati alla sua attività professionale.

Contro questa sentenza promuove ricorso per cassazione l'Istituto con tre motivi di gravame.

Resiste la parte intimata con controricorso, integrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contro la sentenza del Tribunale di Avellino che, riformando quella di primo grado accogliendo l'appello proposto dall'avv. Antonio Longobardi, ha affermato che l'incidente occorsogli nei locali dell'Ente mentre, in carenza di personale ausiliario, si recava ad effettuare fotocopie connesse alla sua attività professionale, configurava un infortunio sul lavoro, l'Inail con il primo motivo di censura, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 1, 2 e 4 del d.P.R. 30.6.65, n. 1124 e l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

In particolare osserva che il Tribunale non s'è dato carico di accertare la sussistenza in capo al Longobardi dei requisiti oggettivi e soggettivi (artt. 1 e 4) previsti dal T.U. n. 1124/65, non svolgendo egli professionalmente alcun attività manuale, non essendo addetto a macchine elettriche, cui sono preposte particolari categorie di impiegati e, in questo contesto, sostiene che non può essere confuso con il requisito della tutelabilità, quello dell'occasione di lavoro, di cui l'uso di macchine non costituisce diretta e immediata espressione di complementarità necessaria, oltretutto perché l'incidente, per la cui tutela soccorrerebbe la causa di servizio, si era verificato indipendentemente dall'uso della fotocopiatrice.

Il motivo, ad avviso del Collegio, non merita di essere condiviso perché le circostanze ambientali e di tempo in cui si è verificato l'infortunio depongono per la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della assicurazione infortunistica.

La sentenza impugnata così ha, infatti, ricostruito l'infortunio occorso all'avv. Longobardi: "la caduta dell'avv. Longobardi si verificò nei locali dell'Istituto; ..... questi erano ingombrati dagli attrezzi necessari per l'espletamento di lavori di ristrutturazione in corso; .... il pavimento era dissestato; ... il ricorrente si era portato presso la direzione onde effettuare delle copie fotostatiche giacchè l'unica macchina fotocopiatrice si trovava là; (egli) non disponeva di personale ausiliario cui delegare lo svolgimento del compito suddetto".

E' quindi evidente che in questo quadro, così come accertato in sede di merito, seppure debba essere escluso qualsiasi immediato e diretto rapporto causale dell'infortunio con l'uso della macchina elettrica, questa tuttavia era personalmente utilizzata dal professionista per l'adempimento delle sue funzioni, in assenza di personale cui delegare l'incombente, consistente in una attività (di fotocopiatura) intimamente connessa a una prestazione professionale che si avvale di tutto un corredo di ausili elettromeccanici per il suo tempestivo e corretto espletamento.

In questo contesto lavorativo ambientale, l'incidente non può essere confinato puramente e semplicemente nel c.d. rischio generico (v. Cass., 19.10.1995, n. 10869), ma più propriamente nel c.d. rischio generico aggravato, che il Tribunale ha correttamente reputato ricorrere nella fattispecie, assumendo che il rischio di inciampare nel pavimento, in corso di ristrutturazione, della sede provinciale dell'Istituto, assunse una intensità e una incidenza particolari nei confronti di chi, come il Longobardi, per ragione del suo ufficio, doveva necessariamente, per quanto sopra detto, e frequentemente percorrerla.

Invero, ai sensi della disciplina sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, un sinistro è indennizzabile se tra le prestazioni lavorative e lo stesso vi è un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento deve dipendere da un rischio inerente ad un atto intrinseco a tali prestazioni o comunque strettamente connesso col suo compimento, sicchè è stata esclusa rilevanza causale ad un infortunio che sia mera conseguenza dei rischi caratteristici degli spostamenti spaziali di ogni individuo, come tali generici e da ritenersi non collegati al lavoro.

Il contesto delineato dalla sentenza d'appello riconnette invece l'evento al c.d. rischio improprio, in quanto non tanto rapportabile allo svolgimento di particolari mansioni, quanto all'attività prodromica e strumentale al loro svolgimento, dal momento che l'avv. Longobardi, per espletarle responsabilmente e finalisticamente doveva necessariamente, nella situazione data, percorrere un pavimento dissestato, non essendo emersa, nei gradi di merito, la possibilità di accessi o di servizi di fotocopiatura altenativi, la cui prova incombeva al datore di lavoro, che si era assunto il rischio, con la ristrutturazione in corso, delle evenienze che da ciò poteva trarre origine.

Ed è ovvio che questa peculiare situazione non corrisponde a quella in cui non sussiste alcun nesso causale, come nel caso di caduta accidentale del dipendente nel luogo e durante l'orario di lavoro (v. Cass. n. 3744 del 1993; n. 5019 del 1994 e n. 10869 del 1995).

Invero questa Corte, nelle richiamate sentenze, ha escluso che costituisca infortunio sul lavoro la caduta senza alcun collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, in assenza di un nesso, sia pure mediato e indiretto, tra lavoro e rischio, ma ricorrendo una semplice coincidenza cronologica e topografica.

Per contro, in questa vicenda, è stato accertato dal Tribunale il collegamento tra la caduta del lavoratore e l'ambiente di lavoro, essendosi l'infortunio verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che il Longobardi doveva percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale.

Si è trattato quindi di un infortunio verificatosi, pur indipendentemente dal contestuale espletamento della specifica prestazione intellettuale dell'avv. Longobardi, all'interno del suo ambito funzionale perché, al di là di ogni enfatizzazione, è giocoforza ammettere - in via generale - che qualsivoglia attività professionale implica, oggi e vieppiù in futuro, in assenza di adeguate strutture di supporto, una dinamica di comportamenti manuali e di connessi rischi intrinsechi, che il legislatore del 1965 neppure poteva immaginare (telefonia cellulare, fax, strumenti informatici e di duplicazione, ecc.).

In altre parole la responsabilità del datore di lavoro è ravvisabile qualora il nesso di causalità, richiesto da dottrina e giurisprudenza per la configurabilità dell'infortunio sul lavoro ossia tra prestazione lavorativa e sinistro, sia tale che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o comunque strettamente connesso o prodromico con il compimento delle medesime (cfr. ex multis Cass. n. 3744/93 e, da ultimo Cass. 22.5.1997, n. 4557, in motivazione).

D'altronde la sentenza da ultimo citata segnala, e da questo principio il Collegio non intende discostarsi, che nel caso sottoposto al suo vaglio (si trattava di un cortile ghiacciato all'interno dello stabilimento) il "rischio occasionale, originato dalle condizioni atmosferiche, .... non sembra rilevante, dal momento che, secondo giurisprudenza consolidata, l'infortunio, quando sussista il nesso sopra illustrato, è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio "tipico" della prestazione lavorativa, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (cfr. Cass. n. 1171 del 16 febbraio 1990, n. 4716/88 e n. 1527/86)".

Con il secondo mezzo l'Inail si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 74, dPR n. 1124/65; del 113, cod. proc. civ. e di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per avere il Tribunale avellinese riconosciuto la costituzione della rendita sin dal momento dell'incidente e non dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, durata 25 giorni.

Il motivo è, come riconosce la controparte infortunata, fondata e deve essere accolto, per cui deve essere corrisposta all'avv. Longobardi, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, la rendita d'inabilità rapportata al grado della inabilità accertata in sede giudiziale (15%) e non contestata: ed in tal senso si provvede in questo giudizio, decidendo nel merito in presenza delle condizioni di cui all'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.

Espone infine l'Inail, come ultima ragione di gravame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, cod. proc. civ., e 16, 6° comma, L. n. 412 del 30.12.1991, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per essere stato condannato alla costituzione della rendita con rivalutazione monetaria e interessi senza tener conto del periodo della loro maturazione alla luce delle citate disposizioni che prevedono l'assorbimento degli interessi nella rivalutazione.

Anche questo motivo è fondato. Con sentenza delle SS. UU. n. 5895 del 1996 questa Corte, dopo un approfondito ed esauriente excursus sulle varie interpretazioni offerte in tema di art. 16 della legge n. 412, ha affermato il seguente principio di diritto: "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo; ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso d'inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Pertanto in tal caso, rispetto ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992 si applica la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito. Per quanto attiene ai ratei maturati prima di tale termine, atteso che la norma su richiamata, eliminando la indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 della Corte costituzionale, deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi alla mora in ordine ai medesimi che prosegua oltre il termine del 31 dicembre 1991".

La sentenza impugnata non ha dato, come detto, applicazione a questo principio.

Anche per questo terzo motivo, con riferimento agli accennati limiti temporali essa deve essere cassata, peraltro senza rinvio, potendosi far luogo ad una decisione di merito ex art. 384 doc. proc. civ.

Quanto alle spese, tenuto anche conto del complessivo andamento processuale, si reputa equo compensare per la metà sia quelle dei gradi di merito, determinate nella misura liquidata nella sentenza impugnata, sia quelle del presente giudizio di cassazione, che si liquidano per l'intero in L. 3.000.000 (tremilioni), condannando l'Ente al pagamento della residua metà in favore dell'avv. Longobardi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna l'Inail al pagamento in favore dell'avv. Longobardi dei ratei della prestazione a far tempo dal giorno successivo a quello della cessazione dell'invalidità temporanea assoluta, oltre interessi e rivalutazione, in cumulo fra loro, sino al 31 dicembre 1991, e la sola maggior somma fra interessi e rivalutazione per il periodo successivo.

Compensa per metà le spese processuali dei giudizi di merito, come liquidate nella sentenza impugnata e condanna l'Inail a rimborsare alla controparte la residua metà delle stesse; parimenti compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate per l'intero in L. 58.000, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorario, condannando l'Istituto al rimborso della residua metà.

Così deciso in Roma il 10 novembre 1999.

F.to Il Presidente
Ettore Mercurio


F.to Il Consigliere
Giuseppe Cellerino

Depositata in cancelleria il il 7 aprile 2000


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