Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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NULLITĄ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER INCAPACITĄ PSICHICA DERIVANTE DA OMOSESSUALITĄ - La sentenza del Tribunale ecclesiastico non contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento (Cassazione Sezione Prima Civile n. 4387 del 7 aprile 2000, Pres. Rocchi, Rel. Morelli).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Alfredo ROCCHI

Presidente

Dott. Vincenzo PROTO

Consigliere

Dott. Giovanni VERUCCI

Consigliere

Dott. Mario Rosario MORELLI

Rel. Consigliere

Dott. Salvatore SALVAGO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

M. Carla, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato MONACO GUIDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorsco;

-         ricorrente -
CONTRO

B. Carlo, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso l'avvocato GIORGIO RECCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO RUSSO, giusta delega in calce al controricorso

-         controricorrente -
CONTRO

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 875/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/06/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito per il resistente l'Avvocato Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.04.1996, C. B. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze C. M., chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia la sentenza ecclesiastica in data 1.12.1995, pronunciata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario tra di essi contratto il 30.10.1965.
Costituitasi, la convenuta deduceva:

a) di essersi, a causa del comportamento depravato del B., dapprima separata da quest'ultimo, ottenendo quindi, nel 1990, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) che la pronuncia ecclesiastica era stata motivata sulla base dell'accertata incapacità del B. di assumere gli obblighi coniugali essenziali a causa di un complesso patologico che aveva avuto quale effetto la pratica dell'omosessualità;

c) che la delibazione della pronuncia ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio per l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii era contraria all'ordine pubblico italiano, non essendo stata ella a conoscenza dei costumi sessuali del marito sia prima che dopo le nozze, che non avrebbe contratto se ne avesse avuto consapevolezza.
Il giudice adito, con sentenza in data 10.3/2.6.1997, dichiarava l'efficacia in Italia della decisione ecclesiastica, condannando il B. a corrispondere alla M., a titolo di alimenti e provvisoriamente, la somma di lire 1.600.000 mensili, annualmente rivalutabili.

Contro questa sentenza la M. ricorre ora per cassazione.

Resiste il B. con controricorso.

La ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Secondo la M. - che svolge tali considerazioni nell'unico motivo della sua impugnazione, con cui denuncia "errata applicazione di norme di diritto" - la decisione rotale non poteva essere dichiarata efficace nel nostro ordinamento, per non essere in questo rilevante l'omosessualità del coniuge, che è alla base invece di quella decisione ove è assunta come condizione ostativa all'assunzione del sacramento del matrimonio.

Per di più - sempre secondo la ricorrente - l'omosessualità del B. sarebbe sempre rimasta all'interno della sua sfera psichica, non venendo mai da lui manifestata o fatta comunque percepire alla moglie, così risolvendosi in una mera "riserva mentale" cui - come tale - è negata efficacia invalidante nell'ordinamento nazionale.

2. La censura così prospettata è però priva di giuridica consistenza.

Sulla base delle risultanze degli accertamenti peritali disposti nel processo ecclesiastico - la cui valutazione è in facoltà del giudice della delibazione e non è sindacabile in sede di legittimità in ragione (come nella specie si pretenderebbe) di un diverso loro apprezzamento da parte del ricorrente (cfr. n. 6551/98).

La Corte di Firenze ha ritenuto infatti, che la personalità ("psicopatica" con tratti di "ipersessualità pervertita") del B. al momento delle nozze assunse rilievo "non come atteggiamento mentale inerente alla formazione della volontà di contrarre il matrimonio o certe condizioni" (e cioè come riserva mentale su alcuno dei bona matrimoni), bensì come "anomalia psichica che lo rese incapace di stabilire il rapporto interumano che è alla base del matrimonio".

E tale "incapacità psichica" del marito correttamente la stessa Corte ha poi ricondotto alla prospettiva dell'altro coniuge, ad un errore viziante il consenso al matrimonio.

Ciò conforta appunto la conclusione - che resiste quindi a critica - che la delibazione della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio tra il B. e la M. non trovasse ostacolo in alcun inderogabile diverso principio di ordine pubblico, del nostro ordinamento.

Ed invero - per giurisprudenza consolidata - con riguardo alla sentenza del Tribunale, ecclesiastico che abbia (come nella specie) dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per "incapacità (psichica) assumendi onera matrimoni" la delibazione non trova impedimento nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, tenuto conto che la suddetta nullità, discendendo da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120, 122 cod. civ. (in caso di incapacità e di errore essenziale riguardante l'esistenza di una malattia psichica, di una anomalia o deviazione sessuale che, se conosciuta dall'altro coniuge, lo avrebbe dissuaso dal prestare il suo consenso al matrimonio).

E non rileva in contrario la diversità di disciplina di siffatta invalidità nel codice civile (in punto di legittimazione attiva e di rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione), poiché dette differenze non investono un principio essenziale dell'ordinamento italiano qualificabile come di ordine pubblico (cfr. per riferimenti, tra le altre, Cass. nn. 4710/88; 1709/91; 12144/93; 3508/94; 3002/97).

Il ricorso va pertanto rigettato.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese

In Roma, il 15 novembre 1999

F.to Il Presidente
Alfredo Rocchi


F.to Il Consigliere
Mario Rosario Morelli

Depositato in Cancelleria in data 7 aprile 2000


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