Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA SUPREMA CORTE RISOLVE IL PROBLEMA DELL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO DOPO L'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA NUOVA CORTE D'APPELLO - Per le vecchie cause è ancora il Tribunale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2231 del 28 febbraio 2000, Pres. Genghini, Rel. Minichiello).

Pubblichiamo il testo integrale della decisione con la quale la Suprema Corte ha stabilito come deve essere individuato il giudice di rinvio, nelle cause di lavoro, dopo l'entrata in funzione della nuova Corte d'Appello - La sintesi è nella sezione Giudici Avvocati e Processi.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Massimo GENGHINI

Presidente

Dott. Erminio RAVAGNANI

Consigliere

Dott. Bruno BATTIMIELLO

Consigliere

Dott. Florindo MINICHIELLO

Rel. Consigliere

Dott. Arcangelo DE BIASE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI - in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo Studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

ricorrente
CONTRO

CAPOBIANCO GIROLAMO, MANGIALOMINI BALDASSARRE, SALIERNO LUIGI, TOMACIELLO FIORENTINO, TRIMIGLIOZZI GIUSEPPE;

intimati

avverso la sentenza n. 397/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 27/01/97 R.G.N. 9936/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/97 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;

udito l'Avvocato Massimo OZZOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ma l'inammissibilità nei confronti di Mangialomini Baldassarre.

Svolgimento del processo

Con atto illustrato da successiva memoria, la S.p.A. Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe, dolendosi che abbia dichiarato inammissibile - in quanto proposto in forza di procura rilasciata su foglio spillato all'atto d'impugnazione - il suo appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città resa nella controversia instaurata, per il ricalcalo dell'indennità integrativa speciale, dai dipendenti Capobianco Girolamo, Mangialomini Baldassarre, Salierno Luigi, Tomaciello Fiorentino e Trimigliozzi Giuseppe.

I lavoratori non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1. Le censure della società ricorrente sono articolate in due motivi riassumibili nei termini che seguono.

I) Violazione degli artt. 83, 156, 157 e segg. cod. proc. civ. e vizi di motivazione.

La pronuncia d'inammissibilità dell'appello è erronea e fondata su non condivisibile interpretazione restrittiva dell'art. 83 cod. proc. civ., in quanto la procura alle liti avrebbe dovuto considerarsi parte integrante dell'atto di appello per la mancanza di spazi vuoti fra la sottoscrizione del procuratore e la procura apposta sul foglio allegato e seguita dal decreto presidenziale.

Il Tribunale, peraltro, ha omesso di considerare che un vizio identico a quello ritenuto sussistente per l'appello della Società inficiava il ricorso delle controparti introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente nullità dello stesso e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.

II) La pronuncia del Tribunale è, comunque, erronea alla stregua dello ius superveniens costituito dalla legge 27 maggio 1997 n. 141, che, con norma (art. 1) applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha modificato l'art. 83 cod. proc. civ., disponendo che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".

2. Osserva il Collegio che il ricorso - i cui due motivi sono esaminabili congiuntamente - è inammissibile in relazione all'intimato Mangialomini Baldassarre (Baldassarre nell'intestazione della sentenza), attesa, giusta la relata di notifica, la dichiarazione di avvenuto decesso del Mangialomini medesimo e non risultando (a termine d'impugnazione ormai compiuto) ulteriori notifiche agli eredi, mentre è fondato con riguardo a tutti gli altri intimati:

Invero - alla stregua della norma suddetta (applicabile al presente giudizio) e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 2642 e 2646 dle 10 marzo 1998 - la procura rilasciata (come nella specie per l'appello ritenuto inammissibile dal Tribunale) su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto è idonea, al pari di quella rilasciata in calce o a margine, "a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede"; restando irrilevante anche la presenza, nello stesso atto, di spazi vuoti utilizzabili (per apporvi almeno parte del testo della procura) e non utilizzati.

Conseguentemente, essendo superfluo ogni altro rilievo ed attesa anche l'inconsistenza della tesi (del resto svolta in via subordinata) della invalidità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per la stessa ragione in base alla quale il Tribunale ha (erroneamente) dichiarato inammissibile l'appello della S.p.A. Ferrovie dello Stato, il ricorso - stante l'insussistenza di tale causa d'inammissibilità dell'appello - deve essere accolto (salvo che in relazione al Mangialomini) e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice.

3. L'individuazione di tale giudice - dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (concernente, fra l'altro, la soppressione dell'ufficio del pretore e nuove competenze del Tribunale e della corte d'appello) e in mancanza di una norma espressa nel provvedimento anzidetto- implica la soluzione dell'interrogativo se, nel caso di cassazione con rinvio di sentenza (su controversia di lavoro) emessa dal tribunale (come giudice d'appello di sentenza pretorile) prima (come nella specie) o dopo il 2 giugno 1999, il giudice di rinvio debba individuarsi nel tribunale o nella corte d'appello (divenuta giudice di appello avverso le sentenze del Tribunale).

Ritiene il Collegio che sia da preferire la prima di tali soluzioni, alla stregua delle considerazioni seguenti.

Ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 51 del 1998, i procedimenti pendenti davanti al Tribunale alla data di efficacia del citato decreto sono definiti, se si tratta di giudizi in grado di appello, dallo stesso Tribunale, ma "non sulla base delle disposizioni introdotte nel medesimo decreto", bensì "sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti".

Diversamente da quanto previsto per il pretore (artt. 1 e 247 di detto decreto, quest'ultimo articolo come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188), l'art. 135 citato, lungi dal sopprimere l'ufficio del tribunale, si limita a modificarne la competenza per effetto dello ius superveniens, riducendone quella di appello simmetricamente all'ampliamento di quella di primo grado. Siffatta modificazione,però,non opera con effetto immediato, in quanto la prevista applicabilità, per i procedimenti ora detti, delle disposizioni previgenti alle norme innovative, non trova alcuna deroga simile a quella (art. 133, secondo comma, D. Lgs. 1998/ n. 51) prevista per i pur limitati casi in cui è transitoriamente mantenuto in vita l'ufficio del pretore e fondata sull'equazione regresso della causa alla fase di trattazione-creazione delle condizioni per l'abbandono del previdente regime delle competenze.

In altri termini, mancano disposizioni che abbiano la funzione di accelerare il trasferimento della competenza d'appello dal tribunale alla corte d'appello; il che, del resto, appare frutto di una precisa scelta del Legislatore, cui (cfr., in Supplemento ordinario a G.U. n. 66 del 20 marzo 1998-Serie Generale, il n. 2.6 dell'Estratto della relazione illustrativa del decreto legislativo più volte citato) sono apparse impraticabili sia la "la soluzione di devolvere sic et simpliciter i giudizi in corso alle corti di appello" sia quella "accolta nella prima stesura del decreto nella prospettiva di circoscrivere comunque la fase "transitoria" .... - che prevedeva un trasferimento limitato ai soli giudizi di appello nei quali l'udienza di discussione fissata oltre una certa data".

Nulla, quindi, giustifica una opzione esegetica che, in ipotesi di cassazione della sentenza del tribunale, precluda la possibilità di rinviare ancora al tribunale, quale giudice transitoriamente titolare di competenza d'appello per tutti quei procedimenti che in ugual grado pendevano davanti a lui alla data di efficacia del D. Lgs. n. 51 del 1998.

Del resto, questa conclusione (che esclude la necessità di rinviare alla corte d'appello) è imposta dal principio della perpetuatio iurisdictionis dettato dal novellato testo dell'art. 5 cod. proc. civ.; alla cui applicabilità (esclusa con riguardo all'ufficio pretorile in ragione della soppressione dello stesso) non può opporsi un rilievo di analogo tenore, proprio per la (già accennata) considerazione che, quanto al tribunale, non si tratta di soppressione d'ufficio ma di modificazione della sua competenza (si ricordi che quella per gradi è forma di competenza funzionale), sicché i relativi mutamenti legislativi restano inapplicabili nel giudizio introdotto davanti al giudice competente al momento della proposizione della domanda, sempreché non vi siano disposizioni contrarie dello stesso ius superveniens.

Eventualità, quest'ultima, non ravvisabile nelle disposizioni transitorie ed anzi dalle stesse espressamente smentita attraverso la prevista necessità di definizione dei procedimenti pendenti in grado di appello "sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti".

Sulla conclusione sopra svolta non influisce il disposto dell'art. 134 bis del D. Lgs. 1998/ n. 51, introdotto dal d.l. 24 maggio 1999 n. 145, convertito in legge 22 luglio 1999 n. 234, il quale si limita a prorogare al 31 dicembre 1999 il termine di perdurante proponibilità al tribunale degli appelli avverso le sentenze rese dal pretore in funzione di giudice del lavoro, in deroga alla regola generale che tutte le sentenze rese dal pretore, sia dopo la soppressione dell'ufficio (nelle ipotesi eccezionali previste dagli artt. 42 e 133, primo comma) sia anteriormente (sempre che in tal caso il termine per impugnare sia ancora pendente alla data di efficacia del provvedimento soppressivo) si impugnano davanti alla corte d'appello (artt. 133, secondo comma, e 134, primo comma). E, pertanto, non incide sulla diversa questione se la cassazione con rinvio della sentenza resa dal tribunale in funzione di giudice del lavoro d'appello (ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 135 o per essere stato ritualmente adito in tale funzione a seguito della proroga ora detta) comporti l'individuazione ancora del tribunale come giudice ad quem.

Ne segue solo un adattamento estensivo della conclusione sopra esposta, nel senso che la possibilità d'individuazione del tribunale come giudice di rinvio risulta consentita in un maggior numero di controversie, poiché a quelle già pendenti in grado di appello alla data di sopravvenuta efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 si aggiungono quelle, ritualmente portate al giudizio del Tribunale in ugual grado, considerate dal citato art. 134 bis.

4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di M. B., senza alcuna statuizione per le relative spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata costituzione della parte intimata.

Il ricorso deve, invece, essere accolto in relazione agli altri intimati, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata (in composizione collegiale); il quale procederà all'esame dell'appello della S.p.A. Ferrovie dello Stato e, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., provvederà anche in ordine alle spese del (presente) giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Mangialomini Baldassarre, nulla statuendo per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti degli altri intimati, cassa l'impugnata sentenza e rinvia - anche per le spese del giudizio di legittimità - al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso, in Roma, il 17 gennaio 2000

F.to Il Presidente
Massimo Genghini

F.to Il Consigliere Estensore
Florindo Minichiello

Depositato in Cancelleria in data 28 febbraio 2000


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