Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LIBERALIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - Il testo integrale delle due decisioni, rispettivamente negativa e positiva, della Corte Costituzionale sull'ammissibilità delle richieste di referendum.

Pubblichiamo il testo integrale delle due decisioni della Corte Costituzionale, depositate il 7 febbraio 2000, in materia referendaria, di maggiore interesse per il mondo del lavoro: la sentenza n. 41 che ha ritenuto inammissibile il referendum diretto ad ottenere la liberalizzazione dei contratti a termine e la sentenza n. 46 che ha ritenuto ammissibile il quesito diretto ad abrogare l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che prevede la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato da un datore di lavoro avente oltre 16 dipendenti nell'unità produttiva interessata, o nell'ambito dello stesso comune, ovvero oltre 60 dipendenti nel complesso.

Sentenza n. 41 Anno 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Giuliano VASSALLI, Presi­dente - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRA­BELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Dott. Riccardo CHIEPPA - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY - Prof. Valerio ONIDA - Prof. Carlo MEZZANOTTE - Avv. Fernanda CONTRI - Prof. Guido NEPPI MODONA - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI - Prof. Annibale MARINI - Dott. Franco BILE, Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e successive mo­dificazioni limitatamente a:

- articolo 1, comma 1: «Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.» e comma 2, come modificato dall'art. unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 (il quale ha sostituito la lettera «e»), nonché come integrato dall'art. unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera "f"), limitatamente alle parole: «a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.», comma 3: «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.», comma 4: «Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.», comma 5: «La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni lavorativi.», nonché comma 6: «L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Pre­sidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.»;

- articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

- articolo 3;

- articolo 4;

- articolo 5;

- articolo 6;

- articolo 7, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

- articolo 8;

- articolo 9;

- articolo 10;

- articolo 11;

nonché il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo» e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9 bis d.1. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; giudizio iscritto al n. 123 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la qua­le l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l'avvocato Sergio Magrini per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele, l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti, per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la de­mocrazia e l'avvocato Piergiovanni Alleva per la Federa­zione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i dirit­ti sociali e Partito della Rifondazione Comunista.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha esaminato la richiesta di referendum popolare depositata in data 8 marzo 1999 da Daniele Capezzone ed altri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1999), presentata sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" e successive modificazioni, limitatamente a:

- art. 1, comma 1: "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso in­dicate."; comma 2, come modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1977 n. 266 il quale ha sostitui­to la lett. "e"), nonché come integrato dall'articolo unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera "f"), limitatamente alle parole: "a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesi­ma; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straor­dinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializ­zazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopraindicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera."; comma 3: "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto."; comma 4: "Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal da­tore di lavoro al lavoratore."; comma 5: "La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi."; nonché comma 6: "L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle la­vorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.";

- art. 2, come sostituito (quanto al comma 2) dal­l'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

- art. 3;

- art. 4;

- art. 5;

- art. 6;

- art. 7, come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

- art. 8;

- art. 9;

- art. 10;

- art. 11"

nonché il decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo" e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236?».

2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza pronunciata in data 7-13 dicembre 1999-ritenuta la tempestività della presentazione della richiesta referendaria e dato atto che le sottoscrizioni raccolte dai poomotori avevano raggiunto il numero di cinquecentomila- ha dichiarato che la richiesta è conforme alle disposizioni di legge.

Al quesito l'Ufficio centrale ha assegnato la seguente denominazione: «Contratti di lavoro a tempo determinato: Liberalizzazione della stipulazione».

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - In prossimità della camera di consiglio, i promotori hanno depositato una memoria nella quale si chie­de la dichiarazione di ammissibilità del referendum.

5. - Sono state presentate memorie dall'Associazione Progetto Diritti O.N.L.U.S., dalla Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e dal Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, dal Comitato per le Libertà e i diritti sociali, dal Partito della Rifondazione Comunista e, congiuntamente, dalla Federazione dei Verdi, dall'Associazione Nazionale per la Sinistra e da Alfiero Grandi, nella dedotta qualità di responsabile lavoro dei D.S. - Democratici di Sinistra.

6. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 sono stati uditi l'avv. Sergio Magrini per i presentatori; l'avv. Mario Salerni per l'Associazione Progetto Diritti O.N.L.U.S., la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e il Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia; e l'avv. Piergiovanni Alleva per il Parti­to della Rifondazione Comunista, la Federazione dei Verdi, e l'Associazione Nazionale per la Sinistra.

Considerato in diritto

1. - Sciogliendo la riserva formulata dal Presidente della Corte nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, in via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ritualità del deposito delle memorie provenienti da soggetti diversi dai presentatori del referendum, non­ché della loro illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio citata.

2. - Si può quindi passare all'esame della sussisten­za dei requisiti per l'ammissibilità della richiesta del referendum abrogativo - dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7/13 dicembre 1999-al fine di accertare se, riguardo all'oggetto della richiesta stessa, ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema e se il quesito presenti struttura e ca­ratteri conformi alla funzione che la Costituzione assegna all'istituto del referendum abrogativo, che la Corte ha in­dividuato fin dalla sentenza n.16 del 1978.

3. - Si deve subito rilevare - quanto all'area della normativa costituzionalmente interdetta all'iniziativa referendaria ratione materiae-che il quesito in esame concerne la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi, certamente non riguarda alcuna legge tributaria o di bilancio, né di amnistia o di indulto.

4. - Con riferimento all'ultimo dei limiti indicati nel secondo comma dell'art.75 della Costituzione, il referendum non propone specificamente l'abrogazione di una legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Peraltro ai fini della decisione sull'ammissibilità occorre tener conto delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale.

Sotto tale profilo giova richiamare (ed ulteriormente ribadire) i principi ripetutamente affermati da questa Cor­te fin dalla sentenza n. 30 del 1981 (e successivamente confermati dalle sentenze n. 31 del 1981, n. 25 del 1987, n. 63 del 1990 e, più recentemente, dalla sentenza n.27 del 1997). In base a tali principi, nella categoria delle leggi per cui l'art. 75 della Costituzione esclude il ricorso al referendum abrogativo sono ricomprese -oltre alle leggi di autorizzazione a ratificare trattati inter­nazionali-anche «le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività» di queste leggi che «la preclusione debba ritenersi sottintesa».

A siffatta conclusione la Corte è pervenuta conside­rando in primo luogo che dall'abrogazione di tali norme deriverebbe l'esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale; e aggiungendo inoltre che la Costituzione «ha voluto riservare (tale responsabilità) alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consul­tazione popolare, alla quale si rivolge il referendum abro­gativo previsto dall'art. 75 della Costituzione» (sentenze n. 30 del 1981 e n. 27 del 1997, citate, nonché n. 28 del 1993).

5. - Tra le leggi di ratifica di trattati internazionali deve essere ricordata in particolare quella concernente il trattato istitutivo della Comunità europea (legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, cui hanno fatto seguito la legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, e la legge 16 giu­gno 1998, n. 209, di ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997).

Questa Corte (a partire dalla sentenza n.170 del 1984) ha precisato che l'ordinamento comunitario e quello statale si configurano come autonomi e distinti, secondo la ripartizione di competenza stabilita dal trattato, ed ha ricondotto il coordinamento fra essi esistente all'ambito dell'art.11 della Costituzione.

Il processo di progressiva integrazione degli ordinamenti giuridici nazionale e comunitario ha comportato, pur a Costituzione invariata, delle profonde modifiche all'ordinamento interno. Infatti - poiché nelle materie previste dal trattato la normativa regolatrice è quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le previsioni del trattato stesso (entro il quadro precisato dalla ricordata sentenza n.170 del 1984) - di fronte a tale normativa, come ha rilevato la sentenza n. 285 del 1990, «l'ordinamen­to interno si ritrae e non è più operante».

Questa ritrazione per un verso consente la diretta applicabilità del diritto comunitario derivato, nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e per altro verso attribuisce una posizione di preminenza all'adempimento, da parte dello Stato italiano, degli obblighi comunitari, garantendolo con una rete di protezione che- come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte-in­cide, per vari aspetti, sui poteri del legislatore, dei giu­dici e della pubblica amministrazione.

6. - Nel quadro fin qui delineato si colloca la giurisprudenza della Corte concernente i rapporti fra ordina­mento comunitario e referendum abrogativo.

Con specifico riferimento all'interferenza con il trattato di Roma, le sentenze n. 31 e n. 15 del 1997 hanno espressamente verificato se le abrogazioni oggetto delle richieste referendarie rispettivamente esaminate avrebbero potuto comportare, in concreto, una violazione degli obblighi posti allo Stato italiano dal trattato stesso.

7. - Anche l'obbligo - imposto dal trattato agli Sta­ti membri, in vista dell'obiettivo di conformazione degli ordinamenti interni - di ottemperare alle prescrizioni poste dalla normativa comunitaria derivata, ha una precisa ricaduta - come già ritenuto dalla Corte - in termini di inammissibilità del referendum che in ipotesi esponga lo Stato italiano al rischio dell'inadempienza.

In particolare, le direttive comunitarie sono state espressamente considerate rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità di richieste referendarie - sia pure per escludere che il risultato del referendum confliggesse con le direttive che venivano in considerazione - dalla sentenza n. 64 del 1990 e (congiuntamente a trattati internazionali) dalle sentenze n. 63 del 1990, n. 26 del 1993 e n. 36 del 1997.

8. - Si tratta allora di verificare se il quesito referendario si ponga, o meno, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999.

8.1. - La citata direttiva concerne specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, e recepisce l'accordo-quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali.

Tale accordo richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. E nel contempo dispone che gli Stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano già una normativa equivalente, debbano, non oltre il 10 luglio 2001, dettarne una diretta ad evitare l'abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obbiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero di rinnovi possibili; nonché a stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi «successivi» e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato.

8.2. - Ora - quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine per l'adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni - l'obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento dell'entrata in vigore della direttiva (ai sensi dell'art. 254 del trattato, già art. 191), e quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione interna dello Stato non può estrinsecarsi con contenuti confliggenti con i principi della direttiva.

8.3. -La menzionata direttiva dispone che gli Stati membri debbano introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, solo «in assenza di norme equivalenti».

Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario.

In tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l'ordinamento interno-se può, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti - sicuramente non può rimuoverle del tutto senza violare gli obblighi nascenti dalla direttiva.

A tale vincolo è in modo particolare assoggettato il referendum abrogativo, che non può, in quanto attofonte di diritto interno (sentenza n.64 del 1990, citata), condurre ad un risultato tale da esporre lo Stato italiano a respon­sabilità per violazione di impegni assunti in sede comu­nitaria.

Pertanto non può ritenersi ammissibile un referendum che miri all'abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione lasci quest'obbligo del tutto inadempiuto.

8.4.-Qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione (come evidenziata in chiusura del precedente punto 8.1), l'ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti.

Infatti, proprio la legge n. 230 del 1962 assoggettata a referendum, come risultante dalle successive modifiche e integrazioni, ha da molto tempo adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato (art. 2 della stessa legge).

8.5. - La proposta referendaria mira per contro all'abrogazione di queste garanzie, lasciando nella legge n.230 del 1962 unicamente l'affermazione della generale (e quindi indiscriminata) liceità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro.

Orbene, è vero che il legislatore nazionale mantiene una considerevole discrezionalità nell'attuazione della di­rettiva nell'ordinamento interno, ma la liberalizzazione derivante dall'eventuale abrogazione dell'art.2 comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta, che neppure nel suo contenuto minimo essenziale risulterebbe più rispettata.

8.6. - I promotori affermano che un'eventuale abrogazione referendaria non escluderebbe l'applicazione alla materia della disciplina generale dei contratti dettata dal codice civile.

Ma tale disciplina, limitandosi a sancire disposizioni meramente comminatorie della nullità del contratto, appare assolutamente inidonea ad assolvere l'obbligo, imposto dalla direttiva, di introdurre nell'ordinamento norme volte a regolamentare sia le ragioni ed i limiti del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, sia le ipote­si di trasformazione di esso in contratto a tempo indeterminato.

9. - Da quanto precede deriva l'inammissibilità del referendum, dovendo ancora una volta escludersi che dall'abrogazione referendaria di norme interne possa derivare l'esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti della Comunità europea.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epigrafe; del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n.18, e successive modificazioni; e dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall'art. 9 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7­13 dicembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

F.to: Giuliano VASSALLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
* * * * * * *
Sentenza n. 46 Anno 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Giuliano VASSALLI, Presi­dente - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Riccardo CHIEPPA - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY- Prof. Valerio ONIDA - Prof. Carlo MEZZANOTTE - Avv. Fernanda CONTRI - Prof. Guido NEPPI MODONA - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI - Prof. Annibale MARINI - Dott. Franco BILE, Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, giudizio iscritto al n. 128 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Edoardo Ghera e Antonio Vallebona per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia; l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia; gli avvocati Piergiovanni Alleva e Vittorio Angiolini per la Federazione dei Verdi ed altri, per il Comitato per le libertà e i di­ritti sociali e per il Partito della Rifondazione Comunista.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Uf­ficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 197O, n. 352, ha preso in esame la richiesta di referendum per sottoporre a votazione popolare il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18?».

2. - Detto Ufficio, nel dichiarare che la richiesta di referendum di iniziativa popolare è conforme alla legge (ai sensi dell'art. 32 della menzionata legge n. 352 del 1970), ha disposto l'integrazione del testo del quesito con il richiamo alle modificazioni apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio l990, n. 108, e lo ha così riformulato:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108?».

Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio medesimo ha, inoltre, stabilito (in applicazione del­l'art. 32, ultimo comma, della già menzionata legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione del referendum sia: «Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro».

3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comuni­cazione della sopra menzionata ordinanza del 7 dicembre 1999, ha fissato, per le conseguenti deliberazioni, l'adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 mag­gio 1970, n. 352.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di referendum abrogativo di cui in epigrafe, hanno depositato, con il patrocinio degli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e Antonio Valle­bona, una memoria con la quale chiedono che il referendum sia dichiarato ammissibile.

5. - L'associazione Progetto Diritti o.n.1.u.s., la Fe­derazione delle rappresentanze sindacali di base e il Cen­tro di ricerca ed elaborazione per la democrazia hanno congiuntamente depositato, con il patrocinio dell'avvoca­to Mario Salerni, un «atto di intervento e memoria», al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito.

6. - A loro volta, il Comitato per la libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione Comunista, nonché la Federazione dei Verdi, congiuntamente con l'Associazione nazionale per la sinistra e con «Alfiero Grandi, nella sua qualità di responsabile del lavoro dei D.S. - Democratici di Sinistra», hanno depositato, con il patrocinio degli avvocati Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, Vittorio Angiolini e Pier Luigi Panici, tre distinti «atti di intervento, memoria e contributo», nei quali vengono svol­te identiche considerazioni al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito referendario.

7. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, l'avv. Antonio Vallebona, per i presentatori, ha eccepito preliminarmente che gli altri soggetti che hanno depositato memorie non hanno in realtà titolo per partecipare al presente giudizio. Tesi, questa, contrastata dall'avvocato Vittorio Angiolini.

Nel merito, l'avvocato Vallebona, insieme all'avvocato Edoardo Ghera, ha illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum prospettate nella memoria.

Essendosi la Corte riservata di decidere in sentenza sull'ammissibilità delle memorie e dell'audizione dei soggetti diversi dai presentatori, è stato, altresì, sentito per il Comitato per la libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione comunista, la Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per la sinistra e «Alfiero Grandi nella sua qualità di responsabile del lavoro dei D.S. - Democratici di sinistra», l'avvocato Piergiovanni Alleva, il quale ha illustrato le già dedotte ragioni di inammissibilità della richiesta referendaria. A tali argomentazioni si è associato l'avvocato Mario Salerni, per l'associazione Progetto Diritti o.n.1.u.s., la Federazione delle rappresentanze sindacali di base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia.

Considerato in diritto

1. - Va preliminarmente dichiarata, per le ragioni esposte nella sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie depositate dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, con la conseguente illustrazione orale.

2. - La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunziarsi, investe l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo vigente, quale risulta dalle modifiche di cui al­l'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).

La disposizione oggetto del quesito prevede la c.d. tutela reale contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennità dal gior­no del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

3. - È opportuno rammentare, brevemente, in prospettiva diacronica, come l'originaria normativa del codice civile del 1942 contemplasse la piena libertà di recesso (c.d. recesso ad nutum) del datore di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, con il limite dell'obbligo di preavviso, ovvero della corresponsione di un'indennità sostitutiva (art. 2118 cod. civ.); obbligo che, peraltro, veniva meno in presenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo, tale da non consentirne la prose­cuzione, anche provvisoria (art. 2119 cod. civ.).

Detta disciplina sopravvisse, nella sua generale portata, sino alla legge 15 luglio 1966, n. 604, con la quale fu introdotto il diverso principio di necessaria giustificazione del licenziamento (art. 1), richiedendosi a tal fine che l'atto di recesso del datore di lavoro fosse, comunque, sorretto da una «giusta causa» (art. 2119 cod. civ.) ovvero da un «giustificato motivo» (art. 3 della legge n. 604 del 1966), alla cui insussistenza conseguiva 1'obbligo del medesimo di riassumere il dipendente o, alternativamente, di versagli una indennità risarcitoria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge n. 604. A tale regime, detto di tutela obbligatoria, dal quale erano esclusi, in linea generale (e salvo ulteriori specifiche esclu­sioni), i datori di lavoro che occupassero sino a 35 dipendenti (art. 11), ha fatto poi seguito la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), che, con l'art. 18, ha introdotto, per i casi di accertata inefficacia, nullità o mancanza di giustificazione del licenziamento, il regime di c.d. tutela reale del posto di lavoro, sia pure limitandone l'applicazione (art. 35 della stessa legge n. 300) alle imprese, industriali e commerciali, che occupassero più di 15 dipendenti nell'ambito dell'unità produttiva ovvero nell'ambito dello stesso comune, nonché alle imprese agricole che occupassero, in analoghe situazioni, più di 5 dipendenti. La stessa norma ha, inoltre, previsto (dal quarto al settimo comma) una speciale procedura atta a garantire, nello stesso ambito di materia, la sollecita risoluzione delle controversie nelle quali è parte il lavoratore sindacalista.

La c.d. tutela reale, nei termini in cui risulta attualmente disciplinata dopo l'intervento in materia della legge 11 maggio 1990, n. 108 (art. 1), comporta, oltre all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, quello del risarcimento del danno dal medesimo subito, in ragione di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione (e in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto), cui si aggiunge il versamento, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali. Spetta, inoltre, al lavoratore la facoltà di richiedere, in luogo della reinte­grazione nel posto di lavoro, il pagamento di una inden­nità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione glo­bale di fatto.

Dai sopra menzionati interventi normativi è derivato un quadro di disciplina che, secondo le indicazioni della medesima legge n. 108 del 1990, comporta:

- un'area di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 che riguarda tutti i datori di lavoro, imprenditori o non, nell'ambito dei previsti limiti dimensionali, ma con estensione dell'area stessa all'ulteriore ipotesi di datori di lavoro che occupino più di 60 dipendenti (art. 1);

- un'area di applicazione della legge n. 604 del 1966, estesa ai datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino sino a 15 dipendenti (sino a 5 dipendenti nei confronti degli imprenditori agricoli), ovvero che occupino sino a 60 dipendenti qualora non sia applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla stessa legge n. 108 del 1990 (art. 2, comma 1);

- l'applicazione della tutela reale, ex art. 18, nel caso di licenziamento discriminatorio, quale che sia il numero dei dipendenti occupati, con estensione di siffatta tutela anche ai dirigenti (art. 3);

- la restrizione (art. 4), ferma restando la tutela di cui al precedente art. 3 nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio, dell'area di libera recedibilità a talune cir­coscritte ipotesi, specificamente individuate ovvero chiaramente desumibili in via di interpretazione: lavoro do­mestico (legge n. 339 del 1958); lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici (salvo che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto lavorativo); diri­genti (eccezione ricavabile dal fatto che l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 non è stato oggetto di modifica);

- l'esclusione (art. 4), infine, della tutela reale nei confronti delle c.d. «organizzazioni di tendenza» che non abbiano fini di lucro (le quali, secondo la consolidata giurisprudenza, sono soggette al regime di tutela ob­bligatoria).

Per una più esauriente illustrazione delle disposizioni vigenti in materia, non va ignorata, infine, la legge 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Stra­sburgo il 3 maggio 1996». Detta Carta, entrata in vigore il 1° settembre 1999, contiene disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo; il diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo «ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione»; il diritto dei lavoratori stessi a ricorrere davanti ad un organo imparziale.

3. - Tanto premesso sulla normativa vigente in tema di licenziamenti individuali, la Corte rileva che il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale. Il tutto in vista di ef­fetti meramente abrogativi e non manipolativi.

4. - Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi ostative espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, del­la Costituzione.

5. - La richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti al referendum che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato nella inammissibilità di quesiti che investono leggi c.d. "a contenuto costituzionalmente vincolato" in quanto vertono su disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi costituzionali. Ipotesi, questa, nella quale la Corte, con successive puntualizzazioni, è venuta ad annoverare anche le leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppres­sione di ogni tutela per situazioni che tale tutela esigono secondo Costituzione.

Sotto questo profilo, va osservato che la disposizione oggetto di quesito è indubbiamente manifestazione di quell'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, che ha portato, nel tempo, ad introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalità del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi d'attuazione (sentenze n. 194 del 1970, n. 129 del 1976 e n. 189 del 1980).

In riferimento a tale discrezionalità, è da escludere, tut­tavia, che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali, concreti l'unico possibile paradigma attuativo dei principi medesimi.

Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata.

6. - Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del quesito l'esistenza di altre disposizioni, non investite dal quesito stesso, quali gli artt. 5, comma 3, e 17 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che in materia, rispettivamente, di procedure di mobilità dei lavoratori e di licenziamento discriminatorio, rinviano, sotto il profilo sanzionatorio, alla disciplina vigente dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Va da sé, infatti, che, per tali disposizioni, si produrranno, eventualmente, i normali effetti caducatori o di adattamento, la cui individuazione esula dai compiti di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popo­lare, così come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima, con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

F.to:Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000

Il Direttore della Cancelleria
Fto: DI PAOLA

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