Il 5 ottobre 2000 è stata insediata a Roma la commissione per lo studio e la revisione del processo del lavoro - Pubblichiamo il testo del decreto ministeriale che l'ha istituita.
Il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
RILEVATO
che il meccanismo processuale introdotto dalla legge 1 agosto 1973, n. 533, non appare più pienamente idoneo a fornire risposte in tempi brevi alla domanda di giustizia relativa alle controversie di lavoro, poiché i tempi del giudizio risultano ormai inaccettabilmente dilatati;
CONSIDERATO
che la lunghezza del rito del lavoro si pone con accenti di speciale gravità allorché la controversia ha ad oggetto aspetti essenziali del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle questioni in materia di trasferimento dei lavoratori e di licenziamento;
ATTESA
l'esigenza di riformare la normativa processuale del lavoro per adeguarla all'incremento delle controversie conseguente all'evoluzione dei rapporti sociali e alla attribuzione alla giurisprudenza ordinaria delle cause relative al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;
RITENUTO
che a tale situazione si è cercato di porre riparo in tempi recenti con le innovazioni processuali contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ma che esse non appaiono aver sortito gli effetti sperati: dovendosi rilevare, da un canto, che il tentativo obbligatorio di conciliazione non ha determinato la deflazione del contenzioso giudiziario (per ottenere la quale era stato concepito) e dall'altro sembra in pratica aver invece sortito l'esito che stentano a decollare i meccanismi arbitrali di risoluzione del contenzioso lavoristico, alternativi alla giurisdizione statuale;
OSSERVATO
che una compiuta riflessione e un approfondimento delle questioni appaiono necessari al fine di elaborare una riforma complessiva del rito del lavoro, avuto riguardo anche alla possibile individuazione di meccanismi processuali d'urgenza per la risoluzione delle controversie di lavoro in materia di trasferimenti e licenziamenti;
RITENUTO
che a tal fine occorre procedere alla costituzione di una Commissione di studio, composta da esperti del settore, che, previa individuazione delle ragioni della crisi attuale, suggerisca le soluzioni più appropriate ed in particolare quella attuativa alla soluzione giudiziaria delle controversie di lavoro anche elaborando uno o più schemi di proposta normativa;
VISTO
il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni;
DI CONCERTO
con il Ministro del Lavoro e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
DECRETA
Art. 1
E' costituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia la Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro.
Art. 2
La commissione di cui all'art. 1 è così composta:
Art. 3
La Commissione si avvale di un comitato di coordinamento scientifico così composto:
Art. 4
Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro (o suo delegato), il Capo dell'Ufficio Legislativo, il Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e il Direttore Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia (o loro delegati) partecipano ai lavori della Commissione con voto deliberativo.
Art. 5
La Commissione, ove opportuno, può suddividersi in sottocommissioni che potranno riunirsi all'occorrenza anche in sedi diverse da Roma previa deliberazione della Commissione. Le persone designate a fare parte delle singole sottocommissioni sono scelte esclusivamente tra i membri della Commissione e del Comitato di coordinamento scientifico.
Art. 6
Alle sedute delle sottocommissioni possono partecipare, oltre che il Presidente della Commissione e il Coordinatore del Comitato scientifico, anche i Capi degli Uffici Legislativi, il Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, il Direttore Generale degli Affari Civili o loro delegati, nonché, su richiesta del Presidente, i componenti di altre sottocommissioni.
Art. 7
Quando, per la complessità e specificità dei temi da trattare, è necessario acquisire dati informativi o contributi da persone o rappresentanti di Enti che hanno particolare esperienza nel settore, il Ministro, su proposta del Presidente della Commissione, può invitarli a partecipare a una o più sedute della Commissione o delle sottocommissioni per essere ascoltati nella materia specifica per la quale sono stati convocati.
Art. 8
La segreteria organizzativa è composta dal seguente personale dell'Ufficio Legislativo: Maria SIGNORELLI (VII q.f.) coordinatore; Dott.ssa Giuseppina LIBEROTTI (VII q.f.); Laura DEL MONACO (V q.f.); Paola ILARI (V q.f.); Maria Teresa PICCHIA (V q.f.);
Art. 9
La Commissione concluderà i lavori entro il 31 dicembre 2000. Entro 3 mesi dall'insediamento, la Commissione provvederà alla redazione di una proposta relativa alla individuazione di meccanismi processuali d'urgenza, con carattere di generalità, attivabili per la risoluzione delle controversie di lavoro in materia di trasferimenti e licenziamenti. Nel restante periodo la Commissione provvederà alla elaborazione della riforma complessiva.
Art. 10
Alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del presente decreto verrà attribuito, in quanto dovuto, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute un gettone di presenza e sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione previsto dalle leggi vigenti. La spesa occorrente graverà sui capitoli 1212, art. 1, e 1266 del C.D.R.2 - Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali, U.P.B. 2.1.1.0. - Funzionamento, del bilancio del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2000. Roma, 24 luglio 2000
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
F.to Fassino
IL MINISTRO DEL LAVORO
F.to Salvi
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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