Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA POSSIBILITA' DI LICENZIAMENTO VERBALE NEL PERIODO DI PROVA NON CONTRASTA CON LA COSTITUZIONE - Esclusa la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa (Corte Costituzionale n. 541 del 4 dicembre 2000, Pres. e Red. Santosuosso).

R.P., lavoratore invalido, è stato assunto dalla società SWT in seguito ad avviamento obbligatorio in base alla legge 2.4.1968 n. 482. Nella lettera di assunzione è stato inserito il patto di prova. Prima della scadenza del periodo di prova, R.P. è stato licenziato con comunicazione verbale. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Chieti, sostenendo, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro deve essere comunicata per iscritto. Il Pretore ha rilevato che la legge n. 604 del 1966 non è applicabile durante il periodo di prova, per un'espressa disposizione contenuta nell'art. 10 della stessa legge e che conseguentemente, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore in prova può essere licenziato anche con comunicazione verbale.

Anziché rigettare la domanda, tuttavia, il Pretore ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15.7.1966 n. 604 e dell'art. 2096 cod. civ. (assunzione in prova) per contrasto con gli artt. 2 (dovere di solidarietà), 3 (principio di eguaglianza), 24 (diritto di difesa), 35 (tutela del lavoro) e 38 (protezione degli invalidi); secondo il Pretore, il lavoratore non disponendo della motivazione scritta del licenziamento, non potrebbe esercitare validamente il suo diritto di difesa impugnando il provvedimento.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 541 del 4 dicembre 2000 (Pres. e Red. Santosuosso), ha dichiarato la questione non fondata, richiamando la sua precedente decisione n. 172 del 1986 nella quale essa ha precisato che "la dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento"; pertanto - ha osservato la Corte - la situazione del lavoratore in prova non può essere paragonata a quella del dipendente assunto in via definitiva. Peraltro anche in caso di risoluzione del rapporto nel periodo di prova con comunicazione verbale - ha affermato la Corte - il lavoratore può sostenere e provare l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso estranee all'esito dell'esperimento ed ottenerne pertanto la dichiarazione di illegittimità; la maggiore o minore necessità dell'onere probatorio si risolve comunque in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24 Cost. Con riferimento alla specifica posizione del lavoratore invalido, la Corte Costituzionale ha ricordato che la Cassazione ha elaborato un orientamento giurisprudenziale tendente ad assicurargli un certo grado di tutela; in particolare essa ha affermato importanti principi circa l'obbligo di esternazione dei motivi dell'esito negativo della prova, soprattutto al fine di evitare il licenziamento in frode alla legge, ossia finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema dell'assunzione obbligatoria.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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