Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA DECISIONE SULLA VALIDITA' DEL "PATTO DI NETTO" TRA L'AZIENDA E IL DIPENDENTE SPETTA AL GIUDICE DEL LAVORO - E non alle Commissioni Tributarie (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 90 del 3 aprile 2000, Pres. Grossi, Rel. Evangelista).

In seguito ad una controversia di lavoro la S.p.A. Cartificio Ermolli si è obbligata nei confronti di D.S., con verbale di conciliazione sottoscritto davanti al giudice nell'ottobre del 1994, a versargli in rate bimestrali la somma "netta" di lire 655 milioni a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale. In un primo tempo l'azienda ha versato le rate bimestrali nella misura convenuta, senza applicare ritenute fiscali. Successivamente all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1995 n. 85, l'azienda ha applicato le ritenute fiscali rese obbligatorie da tale legge anche sulle somme versate a titolo risarcitorio o in forza di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. D.S. si è rivolto al Pretore di Milano, sostenendo di avere percepito somme inferiori a quelle dovutegli, in quanto l'azienda aveva erroneamente applicato la ritenuta e comunque si era obbligata a versare somme nette e pertanto doveva assumere a suo carico l'importo corrispondente alla ritenuta fiscale.

Il Pretore, pur ritenendo applicabile la ritenuta prevista dalla legge n. 85 del 1995, ha accolto la domanda ed ha condannato l'azienda a pagare le differenze corrispondenti alle trattenute, affermando che essa, in virtù della conciliazione giudiziaria, si era obbligata a versare somme nette. Questa decisione è stata integralmente riformata in grado di appello. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il lavoratore non avesse necessità di promuovere un giudizio per ottenere la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze, essendo già in possesso di un titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione. L'azienda ha sostenuto, tra l'altro, che la decisione sulla validità del "patto di netto" non rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, ma vada affidata alle Commissioni Tributarie.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 90 del 3 aprile 2000, Pres. Grossi, Rel. Evangelista), ha affermato che la decisione sulla esistenza e validità del cosiddetto "patto di netto" compete al giudice ordinario, in quanto si tratta di accertare gli obblighi derivanti da un contratto tra privati. Essa ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazione, assunta in sede di conciliazione giudiziale, di pagare una somma di denaro e contesti la ritenuta fiscale operata dal datore di lavoro solo sotto il profilo dell'esistenza di una pattuizione contrattuale relativa al versamento della somma concordata al netto di ritenute (cosiddetto "patto di netto"), la questione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie; né in senso contrario rileva il fatto che possa essere stata una norma di legge sopravvenuta alla stipulazione della conciliazione a comportare l'assoggettamento del versamento a ritenuta fiscale.


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