Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'INAIL DEVE INDENNIZZARE IL DIPENDENTE AVVOCATO CADUTO SUL PAVIMENTO SCONNESSO DELL'UFFICIO MENTRE STAVA ANDANDO A FOTOCOPIARE DOCUMENTI - Si tratta di un'attività manuale connessa a quella professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4433 del 7 aprile 2000, Pres. Mercurio, Rel. Celerino) - Sintesi e testo integrale della decisione.

A. L., avvocato, dipendente dell'INAIL, ha subito un infortunio cadendo sul pavimento dissestato del suo ufficio, mentre, in assenza di personale ausiliario, stava andando a fotocopiare documenti nei locali della direzione dove si trovava l'unica macchina fotocopiatrice della sede. Avendo riportato un'invalidità permanente del 18%, egli ha chiesto all'INAIL le prestazioni assicurative previste per gli infortuni sul lavoro. L'Istituto ha rigettato la domanda, sostenendo l'inesistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per la concessione del trattamento assicurativo, in quanto le mansioni attribuite all'avvocato A. L. non comprendevano alcuna attività manuale. L'infortunato si è rivolto al Pretore di Avellino, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad ottenere dall'INAIL le prestazioni assicurative. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello dal Tribunale di Avellino, che ha condannato l'INAIL ad indennizzare l'avvocato, in quanto ha ritenuto che, in mancanza di personale ausiliario, egli aveva dovuto recarsi nei locali della direzione, attraversando un tratto di pavimento dissestato, per svolgere un'attività - la fotocopiatura - intimamente connessa alla sua prestazione professionale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4433 del 7 aprile 2000, Pres. Mercurio, Rel. Celerino), ha rigettato il ricorso dell'INAIL, richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro l'infortunio sul lavoro, un sinistro è indennizzabile se esso è dipeso da un rischio inerente ad un atto intrinseco alla prestazione lavorativa o comunque strettamente connesso al suo compimento.

In questo caso - ha osservato la Corte - è stato correttamente accertato, dal Tribunale, il collegamento tra la caduta del lavoratore e l'ambiente di lavoro, essendosi l'infortunio verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che l'avvocato L.A. doveva percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale: si è trattato quindi di un infortunio verificatosi, pur indipendentemente dal contestuale espletamento della specifica prestazione intellettuale dell'avvocato L.A., all'interno del suo ambito funzionale, perché qualsivoglia attività professionale implica oggi e ancor più in futuro, in assenza di adeguate strutture di supporto, una dinamica di comportamenti manuali e di connessi rischi, che il legislatore del 1965 neppure poteva immaginare, per l'uso di nuovi strumenti di lavoro: telefonia cellulare, fax, strumenti informatici e di duplicazione ecc.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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