Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SVOLGIMENTO DI LAVORI IN PROPRIO CON UTILIZZO DI MATERIALE AZIENDALE - In base al contratto collettivo dei metalmeccanici (Cassazione Sezione Lavoro n. 4128 del 4 aprile 2000, Pres. Santojanni, Rel. Trione).

R.N., dipendente della Fiat Auto S.p.A., quale responsabile di un automercato è stato licenziato con l'addebito di avere utilizzato gli stand dell'esposizione da lui diretta per vendere due autoveicoli di sua proprietà, utilizzando anche i cartelli segna-prezzo dell'azienda. L'azienda l'ha ritenuto responsabile dell'infrazione prevista dall'art. 25, lettera G del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici: "esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi di non lieve entità e/o con impiego di materiale dell'azienda". Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Bari, sostenendo, tra l'altro, che la sanzione del licenziamento doveva ritenersi eccessiva. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bari, hanno ritenuto legittimo il licenziamento.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4128 del 4 aprile 2000, Pres. Santojanni, Rel. Trione), ha rigettato il ricorso del lavoratore in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente inquadrato nella previsione dell'art. 25 lettera G del c.c.n.l. l'infrazione contestata al lavoratore, essendo risultato dalla prova testimoniale assunta, che egli aveva utilizzato, per la vendita delle sue due autovetture, gli stands ed i cartelli segna-prezzo dell'azienda e quindi aveva eseguito lavori in conto proprio (vendita di auto) con materiali dell'azienda. Sotto il profilo soggettivo - ha osservato la Corte - il Tribunale ha attribuito il debito rilievo alla circostanza della piena consapevolezza dell'illegittimità del comportamento, in quanto il dipendente ben sapeva di vendere vetture proprie e non dell'azienda.

Ai fini del giudizio sulla gravità dell'infrazione - ha concluso la Corte - è stato adeguatamente considerato anche il fatto che il lavoratore era il responsabile dell'autoparco e pertanto la sua condotta era stata tale da incrinare definitivamente la fiducia del datore di lavoro.


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