Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

INDENNIZZABILITA' DA PARTE DELL'INAIL DELL'INFORTUNIO SUBITO DA UN LAVORATORE MENTRE, AL TERMINE DELLA GIORNATA, SI RECAVA IN AUTO A CASA DELLA SUA FIDANZATA, DOVE AVEVA STABILITO DIMORA - Per la normalità del percorso (Cassazione Sezione Lavoro n. 5063 del 18 aprile 2000, Pres. Trezza, Rel. Filadoro).

I.D., dipendente dell'Hotel Torre di Vittorio Veneto, ha subito un incidente stradale mentre rientrava dal lavoro in auto recandosi presso l'abitazione della sua fidanzata. Egli ha chiesto all'INAIL l'indennizzo per infortunio sul lavoro, facendo presente che, pur avendo la residenza a Campoformido (località distante circa 45 Km. dall'albergo) insieme alla sua famiglia, da tempo aveva scelto come dimora la casa della fidanzata, perché più vicina al luogo di lavoro, dando di ciò notizia all'azienda. L'INAIL ha respinto la domanda. In sede giudiziaria sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Treviso, hanno negato il diritto al trattamento assicurativo, in quanto hanno ritenuto che la scelta del lavoratore di recarsi presso il domicilio della sua fidanzata era stata operata "per soddisfare necessità personali che non possono considerarsi connesse alla prestazione lavorativa".

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5063 del 18 aprile 2000, Pres. Trezza, Rel. Filadoro) ha accolto il ricorso del lavoratore, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, in mancanza di una specifica norma di legge, l'infortunio "in itinere" è da ricomprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro", secondo la previsione dell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. In particolare l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a) la sussistenza di un nesso causale tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali e in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (Cass. 4 novembre 1994, n. 9099).

Nel caso in esame - ha affermato la Corte - i giudici di appello hanno immotivatamente escluso l'infortunio sottoposto al loro esame dalla tutela assicurativa obbligatoria con la semplice osservazione che la scelta di tornare al luogo di dimora, invece di quella di tornare presso la famiglia di origine nel luogo di residenza, al termine della settimana lavorativa ed alla vigilia di un giorno festivo costituiva rischio elettivo del lavoratore. In tal modo, tuttavia - ha osservato la Corte - il Tribunale non solo non ha tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra specificati, in particolare di quello indicato alla lettera a), e non ha preso in considerazione neppure l'esistenza in concreto dei requisiti di cui alle lettere b) e c), ma è incorso anche nel denunciato vizio di motivazione, laddove ha affermato contraddittoriamente che sarebbe stato indennizzabile un infortunio occorso sulla strada verso la propria residenza, al contrario di quello avvenuto sul percorso verso la propria dimora (ben più vicina al luogo di lavoro e resa nota al datore di lavoro), percorso quindi, più sicuro di quello da e per la sua residenza anagrafica.


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