Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ADDETTO ALLA CRONACA GIUDIZIARIA CON INCARICO DI PROVVEDERE ALLA "COPERTURA" DEL SETTORE E AL "GIRO" DEGLI UFFICI PUO' ESSERE RITENUTO LAVORATORE SUBORDINATO - Anche se addetto a una redazione decentrata (Cassazione Sezione Lavoro n. 7020 del 27 maggio 2000, Pres. Grieco, Rel. Dell'Anno).

C.R., dopo aver lavorato per la redazione fiorentina del quotidiano La Repubblica dal 1988 al 1993, come addetto all'informazione sul settore giudiziario, senza essere inquadrato come dipendente, ha chiesto al Pretore di Firenze di accertare che egli aveva prestato la sua opera in condizione di subordinazione e che pertanto aveva diritto, in base al contratto nazionale di lavoro giornalistico, in via principale alla qualifica e al trattamento economico di redattore ordinario e in via subordinata a quello di "collaboratore fisso".  Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Firenze hanno ritenuto la domanda infondata in quanto hanno escluso che C.R. sia stato stabilmente inserito nell'organizzazione del giornale in condizioni di subordinazione. Il Tribunale ha tra l'altro affermato che la mancata iscrizione di C.R. all'albo dei giornalisti impediva il riconoscimento in suo favore della qualifica di redattore, mentre il diritto al relativo trattamento economico non poteva essere riconosciuto per le modalità della prestazione lavorativa, in quanto essa, tra l'altro, non comprendeva la cosiddetta "cucina redazionale" (rilettura dei pezzi, riduzione della loro misure, chiusura del giornale in tipografia, stesura delle didascalie, scelta delle fotografie, rielaborazione di notizie di agenzia, redazione dei richiami di prima pagine etc.). Inoltre il Tribunale ha escluso la configurabilità di un rapporto di "collaborazione fissa" in base all'art. 2 CNLG in quanto non ha ritenuto che a C.R. fosse stata affidata la responsabilità di un servizio.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7020 del 27 maggio 2000, Pres. Grieco, Rel. Dell'Anno), ha accolto il ricorso del lavoratore in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia fondato la sua decisione, per quanto concerne il rigetto della domanda principale, su una erronea definizione della figura del redattore, confondendone il concetto con quello di redazione. In proposito la Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richiesto (compilazioni di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione, anche decentrata, che quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale. Con riferimento alla decisione sulla domanda subordinata la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia indebitamente trascurato la circostanza, di importanza decisiva, accertata in primo grado dal Pretore, che alla fine del 1989, in concomitanza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il lavoratore abbia cominciato ad occuparsi della cronaca giudiziaria, effettuando giornalmente il giro degli uffici giudiziari e fornendo telefonicamente le notizie reperite alla redazione; tale attività era stata confermata dal capo della redazione il quale deponendo come teste aveva dichiarato che C.R. "copriva l'informazione, cioè la trasmissione di notizie della Procura circondariale che per il giornale era scoperta" avendo "il compito di fornire notizie di carattere giudiziario".

La Corte ha ritenuto altresì rilevante che il contatto telefonico si svolgesse tutti i giorni e che nel pomeriggio C.R. si recasse in redazione ed ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Prato.


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