Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'AZIENDA NON PUO' DILAZIONARE LA FRUIZIONE DELLE FERIE OLTRE L'ANNO DI COMPETENZA E IMPORRE SUCCESSIVAMENTE AL LAVORATORE DI SMALTIRE L'ARRETRATO - Se il periodo di riposo previsto dal contratto non viene tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio).

G.V., dipendente dell'Ansaldo Industria S.p.A., con qualifica di quadro, ha accumulato, in vari anni di lavoro, un notevole arretrato di ferie non godute. Nel 1995 l'azienda gli ha imposto il recupero dell'arretrato, collocandolo in ferie, nonostante le sue rimostranze, dal 22 febbraio al 28 aprile e dal 18 settembre al 17 dicembre. G.V. ha chiesto al Pretore di Genova di dichiarare illegittimo il suo collocamento in ferie per decisione unilaterale dell'azienda e di condannare l'Ansaldo a ricostituire il suo monte ferie arretrate, senza tener conto dell'astensione dal lavoro impostagli. L'azienda si è difesa sostenendo che il collocamento del lavoratore in ferie per recupero degli arretrati doveva ritenersi giustificato dalla crisi economica del settore. La domanda del lavoratore è stata rigettata dal Pretore ed accolta invece, in grado di appello, dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato l'illegittimità del collocamento in ferie. L'azienda ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo di avere legittimamente esercitato i suoi poteri organizzativi.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio) ha rigettato il ricorso. La Corte ha ricordato che, in base all'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Questa norma - ha affermato la Corte - attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro; in sostanza l'imprenditore deve organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi. Il potere discrezionale del datore di lavoro è, inoltre, limitato - ha osservato la Corte - da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo comma dell'art. 2109 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile); la ragione di quest'ultima norma dipende dalla funzione propria delle ferie annuali che è quella di assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore. Questa funzione sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità almeno annuale, come è stato affermato espressamente dalla Corte Costituzionale quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma dell'art. 22 allegato a) del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che l'autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie nel corso dell'anno lavorativo (sentenza 19 dicembre 1990 n. 543).

Pertanto - ha concluso la Cassazione - deve ritenersi che, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma sia tenuto al risarcimento del danno.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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