Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DI UNA POSIZIONE DI VERTICE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA - Va inoltre rispettato il principio del contraddittorio (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Seconda n. 13361 del 15.12.2007, Pres. Tosti, Est. Russo).

Roberto Speciale, nominato comandante generale della Guardia di Finanza con D.P.R. del 16.10.2003, dopo avere avuto contrasti con il vice ministro Vincenzo Visco, è stato convocato il 1.6.2007 dal ministro dell'Economia e delle Finanze che gli ha richiesto di dimettersi offrendogli in cambio la nomina a Consigliere della Corte dei Conti.

Il generale non ha aderito alla proposta. Conseguentemente il Presidente della Repubblica ha emesso in data 1.6.2007 un decreto del seguente tenore: «... Ritenuto sussistere le ragioni di massima urgenza per procedere, sulla base delle considerazioni esposte nella proposta formulata dal ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Difesa, in data 1° giugno 2007, alla nomina del Generale Cosimo D'Arrigo a Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza, in sostituzione del Generale Roberto Speciale... decreta: Art. 1. - 1. - Il Generale C.A. Cosimo D'Arrigo è nominato Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza a decorrere dalla data odierna, in sostituzione del Generale Roberto Speciale...».

Il gen. Speciale ha chiesto al T.A.R. del Lazio di annullare il decreto presidenziale e di accertare il suo diritto al risarcimento del danno non solo dal punto di vista economico-professionale, ma anche sotto l'aspetto dell'immagine, della dignità e della onorabilità, in misura di euro cinque milioni.

Il T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n. 13361 del 15.12.2007 (Pres. Tosti, Est. Russo) ha annullato il decreto impugnato ed ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

Gli atti di alta amministrazione, come le sostituzioni dei titolari degli organi di vertice, pur configurandosi come provvedimenti assunti in base a criteri eminentemente fiduciari - ha affermato il Tribunale - devono essere adeguatamente motivati e sono soggetti al sindacato giurisdizionale; nel caso in esame è mancata, a monte del provvedimento, la statuizione della revoca del ricorrente il che è sintomo evidente sia dell'assenza di una corretta, precisa e motivata decisione, sia della volontà di raggiungere il risultato della rimozione non attraverso le procedure acconce ma con il fatto compiuto della nomina del successore.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che nel caso in esame sia stato violato l'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 secondo cui: "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento."

Nel caso in esame - ha osservato il Tribunale - il ministro dell'Economia, con la convocazione del generale Speciale avvenuta il 1.6.2007 ovvero il giorno stesso in cui è stato poi emesso il provvedimento impugnato, ha accordato al ricorrente, nonostante che le vicende sottese alla di lui revoca si sviluppassero da svariati mesi, solo un, per vero, assai breve tempo per il contraddittorio procedimentale; peraltro l'art. 7 della L. 241/1990 esprime un principio generale dell'ordinamento giuridico e, quindi, le limitazioni alla sua osservanza vanno intese in modo rigoroso e restrittivo e le interpretazioni che ne escludono l'applicazione devono esser, di conseguenza, ritenute illegittime se non sorrette da specifiche norme d'eccezione. L'avviso d'avvio del procedimento - ha aggiunto il Tribunale - deve permettere al destinatario della statuizione conclusiva un tempo, calibrato certo sulle pari esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, ma non simbolico o minimale, affinché questi possa effettivamente partecipare e, se del caso, contraddire gli assunti e i dati della P.A. procedente; e ciò s'appalesa nella specie ancor più significativo, se si considera che, come si evince da una pluralità di indizi concordanti, al ricorrente si sono indirizzate critiche relative sia all'insoddisfacente conduzione dell'ufficio, sia al deterioramento progressivo ed irreparabile del rapporto fiduciario con la dirigenza politica. Poiché tali responsabilità erano, ad avviso delle Amministrazioni resistenti, precise ed evidenti - ha affermato il Tribunale - a più forte ragione avrebbero dovuto trovare ingresso, anche senza particolari solennità formali e con l'acconcia pubblicità del caso, in un documento atto a provocare un serio contraddittorio con il ricorrente e con tutte le idonee garanzie del procedimento, solo in esito al quale esse avrebbero avuto argomenti e forza giuridica per giustificare la contestata rimozione.

Pertanto - ha affermato il Tribunale - nel caso in esame si è verificata una violazione dell'art. 7 legge n. 241/90, nonché del giusto procedimento e del principio del contraddittorio. Rigettando la domanda di risarcimento del danno all'immagine, il T.A.R. ha osservato che tutta la vicenda relativa all'allontanamento del ricorrente dall'ufficio di Comandante generale della GDF ha avuto una vasta eco sugli organi d'informazione, che ha finito per ingenerare nel pubblico il giudizio sì politico, ma anche assai pubblicizzato, di disistima nell'attività da lui svolta, se non, addirittura, di scorrettezza verso l'ufficio stesso e le Istituzioni; specialmente dopo l'allocuzione del Ministro dell'economia davanti al Senato della Repubblica, tale atto politico, in sé insindacabile da questo Giudice, costituisce pur sempre un fatto materialmente accaduto e non manifestamente irrilevante nella formazione un giudizio negativo sul ricorrente. Non sfugge tuttavia - ha aggiunto il Tribunale - che, come la sua revoca ha avuto una notevole risonanza mediatica nell'opinione pubblica, altrettanto possa accadere, in senso favorevole al ricorrente, con la presente sentenza, con ogni probabilità destinata ad avere pari richiamo; la domanda risarcitoria deve ritenersi quindi assorbita dalla risonanza della presente sentenza che annulla la rimozione del ricorrente dall'ufficio e dall'effetto immediatamente ripristinatorio dello status quo ante, così neutralizzandosi il danno subito.


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