Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO, IL LAVORATORE DEVE ESSERE REINTEGRATO NELLA STESSA SEDE DI LAVORO - Può essere collocato altrove solo nel caso di dimostrata impossibilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 25668 del 7 dicembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Maiorano).

L'illegittimità del licenziamento comporta l'obbligo del datore di lavoro di ricollocarlo nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate, o in mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro. Questo principio può essere derogato nel caso di dimostrata impossibilità, per inesistenza di quel posto di lavoro ed insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare tali circostanze. Il diritto del lavoratore è quindi derogabile in caso di impossibilità di riassunzione nel medesimo posto di lavoro e per converso la soppressione della sede non può mai essere invocata dal datore di lavoro per non adempiere all'ordine di reintegra in una sede diversa.


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