Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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LA DELIBERA ADOTTATA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA NELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 9 DICEMBRE 1999 SULLE "TABELLE" DEL TRIBUNALE DI ROMA - Raccomandazioni per la Sezione Lavoro.

ASSEMBLEA PLENARIA DEL CSM


Delibera del 9 dicembre 1999

 

L'assemblea plenaria,

- esaminata la proposta di modifica delle tabelle del Tribunale di Roma, formulata dal Presidente della Corte di Appello con nota n. 1394 in data 17.5.1999;

- viste le osservazioni formulate da alcuni magistrati su particolari aspetti della proposta tabellare in esame;
Visti i pareri espressi dal Consiglio Giudiziario presso la corte di appello di Roma;

osserva

Le tabelle in esame forniscono un quadro completo della nuova organizzazione dell'ufficio unificato, complessivamente aderente al dettato normativo e alla circolare, che consente con apprezzabile immediatezza un accentuato grado di unificazione effettiva degli uffici ed una razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio unico, sia pur nei limiti dei settori realmente incisi dalla riorganizzazione.
Vi sono, tuttavia, alcuni profili che non possono essere approvati. Si tratta dei punti di seguito indicati:

I. un primo profilo riguarda le ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., 223 e 224 del dlgs. 51/98 in caso di processo con più coimputati; per tali ipotesi la proposta prevede che il giudice o il collegio investito della richiesta stralci la posizione del coimputato richiedente, inviando per l'esame della richiesta di patteggiamento ad altro giudice o collegio, individuato secondo un determinato criterio obiettivo; la proposta ha il merito e l'intento di prevenire possibili situazioni di incompatibilità nella trattazione del segmento più rilevante del processo, quello relativo agli imputati per i quali deve essere condotto a termine il dibattimento, evitando, in tal modo, possibili utilizzazioni strumentali di tali richieste e tutte le notevoli disfunzioni organizzative e processuali connesse; tuttavia la regola tabellare proposta incide direttamente sul rapporto processuale instaurato, dettando al giudice una prescrizione direttamente connessa con provvedimenti di natura giurisdizionale, incidendo sulla applicazione di norme processuali e sul principio del "giudice naturale";

b) un secondo profilo riguarda la materia dei provvedimenti cautelari civili "ante causam"; la proposta in esame prevede che la assegnazione di tali procedimenti venga distribuita, con criteri oggettivi e predeterminati, fra tutti i magistrati appartenenti all'"area" di pertinenza, prevedendo, altresì, che il reclamo sul cautelare venga assegnato ad un collegio appartenente a sezione diversa della medesima "area" di quella cui appartiene il giudice che ha pronunziato in prima istanza; tale proposta è volta a favorire la circolazione della competenza professionale all'interno dell'"area" e, marcando la distanza fra il collegio che pronunzia sul reclamo e il giudice che pronunzia in prima istanza, rafforza la "terzietà" del controllo in sede di impugnazione; la proposta, tuttavia, fa applicazione in sede cautelare di regole di assegnazione diverse da quelle proprie del giudizio di merito ed inoltre attenua fortemente il criterio della specializzazione proprio in occasione del controllo giurisdizionale più incisivo e delicato costituito dal procedimento cautelare; ne consegue la necessità che la assegnazione degli affari cautelari "ante causam" e dei relativi reclami segua i medesimi criteri di specializzazione propri del contenzioso ordinario;

c) ulteriore profilo attiene alla mancata individuazione dei criteri di ripartizione degli affari fra i magistrati addetti alla medesima sezione distaccata del tribunale.

Vi è poi un profilo attinente al numero dei magistrati assegnati alle sezioni destinate alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenza; la proposta destina alla trattazione di tale contenzioso i magistrati presenti in organico nella sezione lavoro della ex pretura e nelle sezioni lavoro del tribunale; sul punto vi sono numerosissime osservazioni dei magistrati appartenenti a tale settore, i quali lamentano la insufficienza dell'organico e la sperequazione tra il carico di lavoro gravante su ciascun giudice di questo settore rispetto al carico di lavoro gravante su ciascuno dei magistrati addetti al settore civile, ancor più considerata la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso relativo al pubblico impiego (i cui effetti dilateranno oltre ogni misura la portata del contenzioso lavoristico), la maggiore difficoltà che caratterizza presso il Tribunale di Roma le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, e la concentrazione presso la sede centrale di tutte le controversie in materia di lavoro.
Occorre peraltro rilevare che la proposta di variazione tabellare - destinata a spiegare i propri effetti limitatamente al periodo transitorio che avrà termine con il 31 dicembre 1999 - prevede l'utilizzazione di tutto l'organico del lavoro allo stato disponibile, conformemente a quanto stabilito dall'art. 36, primo comma D.Lgs. N. 51/98. La proposta, atteso altresì il suo carattere temporaneo e transitorio, può pertanto essere approvata, salva l'urgenza di provvedere alle necessità del settore lavoro mediante l'istituto delle applicazioni, per la cui utilizzazione ricorrono tutte le condizioni, tenuto conto in particolar modo dell'alleggerimento determinato nel settore civile ordinario dall'immissione dei giudici onorari aggregati, il cui numero è notevolmente aumentato a seguito delle nuove nomine deliberate dal Consiglio in data 24 novembre 1999.
In occasione della formulazione delle proposte per il biennio 2000-2001, sarà cura del Presidente della Corte di Appello proporre l'adeguamento dell'organico della sezione lavoro sulla base di una valutazione ponderata dei diversi settori del servizio e dell'urgenza di definizione delle controversie, tenendo conto della specifica rilevanza sociale della materia del lavoro e di quella relativa alla previdenza ed assistenza obbligatorie.
A maggioranza delibera di approvare le tabelle del tribunale di Roma, ad eccezione dei punti sub a), b) e c).
Raccomanda al Presidente della Corte di Appello di valutare con la massima attenzione e disponibilità la possibilità di provvedere alle esigenze del settore lavoristico mediante applicazioni di magistrati.

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO SEGRETARIO
DELLA SEDUTA

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