ASSEMBLEA PLENARIA DEL CSM
Delibera del 9 dicembre 1999
L'assemblea plenaria, - esaminata la proposta di modifica delle tabelle del Tribunale di Roma, formulata dal Presidente della Corte di Appello con nota n. 1394 in data 17.5.1999;
- viste le osservazioni formulate da alcuni magistrati su particolari aspetti della proposta tabellare in esame; osserva
Le tabelle in esame forniscono un quadro completo della nuova organizzazione dell'ufficio unificato, complessivamente aderente al dettato normativo e alla circolare, che consente con apprezzabile immediatezza un accentuato grado di unificazione effettiva degli uffici ed una razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio unico, sia pur nei limiti dei settori realmente incisi dalla riorganizzazione. I. un primo profilo riguarda le ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., 223 e 224 del dlgs. 51/98 in caso di processo con più coimputati; per tali ipotesi la proposta prevede che il giudice o il collegio investito della richiesta stralci la posizione del coimputato richiedente, inviando per l'esame della richiesta di patteggiamento ad altro giudice o collegio, individuato secondo un determinato criterio obiettivo; la proposta ha il merito e l'intento di prevenire possibili situazioni di incompatibilità nella trattazione del segmento più rilevante del processo, quello relativo agli imputati per i quali deve essere condotto a termine il dibattimento, evitando, in tal modo, possibili utilizzazioni strumentali di tali richieste e tutte le notevoli disfunzioni organizzative e processuali connesse; tuttavia la regola tabellare proposta incide direttamente sul rapporto processuale instaurato, dettando al giudice una prescrizione direttamente connessa con provvedimenti di natura giurisdizionale, incidendo sulla applicazione di norme processuali e sul principio del "giudice naturale"; b) un secondo profilo riguarda la materia dei provvedimenti cautelari civili "ante causam"; la proposta in esame prevede che la assegnazione di tali procedimenti venga distribuita, con criteri oggettivi e predeterminati, fra tutti i magistrati appartenenti all'"area" di pertinenza, prevedendo, altresì, che il reclamo sul cautelare venga assegnato ad un collegio appartenente a sezione diversa della medesima "area" di quella cui appartiene il giudice che ha pronunziato in prima istanza; tale proposta è volta a favorire la circolazione della competenza professionale all'interno dell'"area" e, marcando la distanza fra il collegio che pronunzia sul reclamo e il giudice che pronunzia in prima istanza, rafforza la "terzietà" del controllo in sede di impugnazione; la proposta, tuttavia, fa applicazione in sede cautelare di regole di assegnazione diverse da quelle proprie del giudizio di merito ed inoltre attenua fortemente il criterio della specializzazione proprio in occasione del controllo giurisdizionale più incisivo e delicato costituito dal procedimento cautelare; ne consegue la necessità che la assegnazione degli affari cautelari "ante causam" e dei relativi reclami segua i medesimi criteri di specializzazione propri del contenzioso ordinario; c) ulteriore profilo attiene alla mancata individuazione dei criteri di ripartizione degli affari fra i magistrati addetti alla medesima sezione distaccata del tribunale.
Vi è poi un profilo attinente al numero dei magistrati assegnati alle sezioni destinate alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenza; la proposta destina alla trattazione di tale contenzioso i magistrati presenti in organico nella sezione lavoro della ex pretura e nelle sezioni lavoro del tribunale; sul punto vi sono numerosissime osservazioni dei magistrati appartenenti a tale settore, i quali lamentano la insufficienza dell'organico e la sperequazione tra il carico di lavoro gravante su ciascun giudice di questo settore rispetto al carico di lavoro gravante su ciascuno dei magistrati addetti al settore civile, ancor più considerata la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso relativo al pubblico impiego (i cui effetti dilateranno oltre ogni misura la portata del contenzioso lavoristico), la maggiore difficoltà che caratterizza presso il Tribunale di Roma le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, e la concentrazione presso la sede centrale di tutte le controversie in materia di lavoro. IL PRESIDENTE
IL MAGISTRATO SEGRETARIO
DELLA SEDUTA
|