Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

DEFINIRE "SEGRETARIA TUTTOFARE" LA COLLABORATRICE DI UN MINISTRO, SULLA BASE DI NOTIZIE GIORNALISTICHE, NON COSTITUISCE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA - La verità dell'informazione deve essere controllata (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 13175 del 18 dicembre 2000, Pres. Lacanna, Rel. Nappi).

In un libro intitolato "Le signore delle tangenti" due addette alla segreteria del ministro De Michelis sono state presentate come "segretarie tuttofare" dell'uomo politico, scelte, benché incompetenti, con criteri di natura sessuale "e non solo in base alle misure canoniche, allo sguardo maliardo e allo spogliarello facile".

In seguito a querela delle due impiegate gli autori del libro sono stati sottoposti a processo per diffamazione davanti al Tribunale di Palermo.

Essi si sono difesi sostenendo di avere esercitato il diritto di cronaca, basandosi su notizie pubblicate dai giornali.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Palermo li hanno ritenuti responsabili del reato loro attribuito, escludendo la configurabilità dell'esimente costituita dall'esercizio del diritto di cronaca.

Gli autori del libro hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere loro l'esimente del diritto di cronaca quanto meno in via putativa in quanto essi si erano basati su informazioni pubblicate da vari giornali.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 13175 del 18 dicembre 2000, Pres. Lacanna, Rel. Nappi) ha rigettato il ricorso proposto dagli autori del libro, in quanto ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente escluso che essi abbiano esercitato il diritto di cronaca.

La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, perché sia configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti. In particolare - ha precisato la Corte - si esclude che possano essere considerate di per sé affidabili le notizie tratte dalla stampa quotidiana e si ritiene che ai fini dell'effetto giustificante dell'esercizio del diritto di cronaca, bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa.


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