Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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AMPLIATA LA TUTELA DELLA PERSONA - Anche le sofferenze prodotte da inadempienze di natura civilistica possono configurare un danno risarcibile.

Non solo il reato, ma anche una grave inadempienza ad obblighi di natura civilistica può ledere la persona nelle sue componenti fondamentali e produrre sofferenza.

La tradizionale ripartizione tra danno morale, risarcibile solo se prodotto da comportamenti penalmente rilevanti e danno patrimoniale, da determinarsi in costi e mancati guadagni, incapacità a produrre reddito, è venuta meno la prima volta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 che riconosciuto l'esistenza, nel nostro ordinamento, del diritto al risarcimento del danno biologico, inteso come "danno in sé" costituito dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Rep.

In questa linea di tendenza si collocano le sentenze della Cassazione che hanno ravvisato un danno in sé, il cui risarcimento deve essere liquidato in via equitativa, nella lesione dell'identità personale e nella dequalificazione professionale inflitta al lavoratore subordinato (vedi, da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 11727 del 18 ottobre 1999).
Ora la Suprema Corte compie un altro passo avanti, riconoscendo, con la sentenza n. 7713/2000 il diritto al risarcimento del danno esistenziale, anch'esso da liquidarsi in via equitativa. E' un rafforzamento dello Stato di diritto, che ha come scopo fondamentale la tutela della persona. Accade spesso che, approfittando anche dell'inefficienza del sistema giudiziario, il furbo si sottragga all'adempimento di obbligazioni civilistiche facendo "soffrire" il suo debitore, nell'intento di fiaccarne la resistenza e di indurlo a indecenti transazioni. Chi subisce questo tipo di trattamento è ferito anche nella sua dignità personale, tutelata dalla Costituzione. E' un danno in sé, che si aggiunge alle conseguenze patrimoniali negative e che d'ora in avanti potrà essere risarcito.


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