Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO COMUNICATO ALLA LAVORATRICE MADRE - Anche se con effetto da data successiva alla scadenza del periodo protetto (Cassazione Sezione Lavoro n. 1526 del 13 febbraio 1998, Pres. Rocchi, Rel. Santojanni).

A.C. dipendente dell’ENAIP, ha dato alla luce un bambino il 28 agosto 1990. Dopo circa nove mesi, il 22 maggio 1991 ella ha ricevuto una comunicazione di licenziamento con effetto dal 29 agosto 1991; si è quindi rivolta al Pretore di Sassari, al quale ha chiesto la dichiarazione di nullità del licenziamento in base all’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, che vieta il licenziamento della lavoratrice madre nel periodo fino al compimento di un anno di età del bambino. Il datore di lavoro si è difeso sostenendo di aver rispettato la legge, in quanto per l’operatività del licenziamento aveva stabilito una data successiva alla scadenza del periodo "protetto". Il Pretore ha dichiarato nullo il licenziamento e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Sassari.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1526 del 13 febbraio 1998, Pres. Rocchi, Rel. Santojanni) ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, affermando che disposizioni dell’art. 2 L. 30 dicembre 1971 n. 1204 intendono attuare un’energica tutela della lavoratrice "madre", ponendo, nei periodi considerati, il divieto di licenziamento, il quale, ancorché, in ipotesi, destinato a produrre effetto in data ad essi successiva, è, di per sé, idoneo ad arrecare grave turbamento alla lavoratrice gestante o puerpera, sia in considerazione del particolare stato fisico e psichico della donna, sia per l’inevitabile apprensione che consegue alla previsione della sicura perdita della retribuzione e dell’incertezza della sua sostituzione con altra adeguata; apprensione suscettibile di aggravamento proprio a causa del particolare "stato". Tutto ciò- ha osservato la Corte - si verifica (o può verificarsi, quanto basta) già nel momento in cui l’atto di licenziamento giunge a conoscenza della destinataria, benché l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro sia differito, ed è proprio questa la "situazione negativa" che la legge intende evitare ("ratio legis").


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