Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO, L'AZIENDA NON PUO' LIMITARSI A INDICARE I CRITERI DI SCELTA, MA DEVE ANCHE PRECISARE LE LORO MODALITA' DI APPLICAZIONE - In base alla legge n. 223/91 (Cassazione Sezione Lavoro n. 26685 del 18 dicembre 2007, Pres. Cuoco, Rel. Celentano).

Per un licenziamento collettivo attuato nel 1998 la Compagnia Internazionale delle Carrozze Letto e del Turismo, ha concordato con le organizzazioni sindacali come criteri di scelta del personale da mantenere in servizio il "carattere fiduciario" delle mansioni e la loro collocazione nella "area strategica". Al termine della procedura l'azienda ha comunicato l'elenco dei lavoratori che, non avendo i titoli per essere mantenuti in servizio in base ai due criteri indicati, venivano licenziati.

Claudio D., incluso fra gli esuberi, per avere riportato il punteggio "zero", ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, sostenendo che l'azienda non aveva motivato l'attribuzione di tale punteggio. La C.I.C.L.T. si è difesa sostenendo che il lavoratore apparteneva alla direzione commerciale e che tale struttura, non rientrando nel "core business" aziendale, non poteva definirsi strategica. Il Tribunale ha annullato il licenziamento e ha condannato l'azienda al risarcimento del danno e alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto ha ravvisato la violazione degli articoli 4 e 5 L. n. 223 del 1991.

La Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello dell'azienda, osservando che essa non aveva preventivamente indicato, relativamente ai criteri del carattere fiduciario delle mansioni e dell'appartenenza delle stesse all'area strategica, le modalità per il calcolo dei relativi punteggi; in sostanza non aveva chiarito come sarebbero stati applicati i due criteri, così impedendo ogni controllo a posteriori sulla regolarità della procedura e l'accertamento della sussistenza della buona fede. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma, per non avere, tra l'altro, ammesso la prova testimoniale da essa offerta.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26685 del 18 dicembre 2007, Pres. Cuoco, Rel. Celentano), ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata adeguatamente motivata. La accertata violazione dell'obbligo di preventiva indicazione delle modalità di applicazione dei due criteri di scelta (fiducia e carattere strategico) - ha affermato la Corte - è sufficiente a giustificare l'annullamento del licenziamento, atteso che le prove testimoniali non potevano certo riguardare le ragioni della applicazione di modalità non previamente stabilite.


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