Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INOTTEMPERANZA, DA PARTE DELL'AZIENDA, ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE EMESSO DAL GIUDICE PUŅ CAUSARE AL LAVORATORE ANCHE UN DANNO ESISTENZIALE - Che, ai fini del risarcimento, deve essere provato (Cassazione Sezione Lavoro n. 26561 del 17 dicembre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).

Con le modificazioni apportate con l'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300/70 dispone: "Il Giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto."

E' opinione corrente, tanto in dottrina che in giurisprudenza, che il legislatore abbia inteso regolare, con il nuovo testo dell'art. 18, la misura del danno subito dal lavoratore per effetto della sua incolpevole inattività lavorativa, tanto per il periodo precedente la sentenza che per quello successivo; sicché, come persuasivamente rilevato da autorevole dottrina, da un lato non vi è la possibilità di detrarre per il periodo successivo l'aliunde perceptum, trattandosi di condanna in futuro, dall'altro il lavoratore non può pretendere eventuali danni patrimoniali superiori alla misura della retribuzione.

Quanto alla inattività del lavoratore per il periodo successivo alla sentenza che abbia ordinato la reintegrazione, deve escludersi che la fattispecie possa essere regolata dall'art. 2103 del codice civile. L'applicazione di tale norma presuppone l'attualità in fatto ed in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso; sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dal disposto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Con il risarcimento commisurato alla retribuzione il legislatore ha inteso coprire tutti i pregiudizi economici che si configurano come immancabili ed ineliminabili conseguenze della inattività lavorativa da licenziamento illegittimo. Resta peraltro la possibilità di ottenere il ristoro di danni distinti ed ulteriori. In particolare la inottemperanza alla sentenza che abbia disposto la reintegrazione è suscettibile di cagionare al lavoratore un danno esistenziale, di cui peraltro il lavoratore deve dare la prova.

Deve applicarsi in materia il seguente principio di diritto:

"Il quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, regolamenta il risarcimento del danno subito dal lavoratore licenziato dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, e quindi anche per il tempo successivo alla sentenza che abbia accertato l'inefficacia o l'invalidità del recesso; la inottemperanza all'ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, trattandosi per tale periodo di una condanna in futuro, l'ammontare del risarcimento fissato per legge copre tutti i pregiudizi economici normalmente conseguenti alla inattività lavorativa. Resta comunque la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori, della prova dei quali è onerato, con le modalità di cui all'art. 1226 cod. civ.".


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