Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DEBITO PECUNIARIO PUO' ESSERE PAGATO ANCHE CON ASSEGNO CIRCOLARE - Il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 26617 del 18 dicembre 2007, Pres. Carbone, Rel. Durante).

Luca G. e Laura C. hanno iniziato, nei confronti di Anna C. un'esecuzione immobiliare per il recupero di un loro credito. Dopo l'inizio del procedimento Anna C. ha offerto il pagamento del suo debito con un assegno circolare. I creditori hanno rifiutato l'assegno, sostenendo che il pagamento doveva essere effettuato per contanti, a termini dell'art. 1277 cod. civ., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Anna C. ha proposto opposizione all'esecuzione, davanti al Tribunale di Prato, sostenendo che il suo debito doveva ritenersi estinto in quanto l'assegno circolare equivaleva a denaro contante e che il rifiuto opposto dai creditori doveva ritenersi contrario alle regole di correttezza, applicabili in base all'art. 1175 cod. civ. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la sua decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze che ha escluso l'intervenuta estinzione del debito, affermando che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato per contanti. Anna C. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Firenze per violazione di legge. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza verificatosi in precedenza fra le Sezioni semplici in merito alla efficacia estintiva del pagamento dei debiti pecuniari mediante assegno circolare.

Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007, Pres. Carbone, Rel. Durante) hanno accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto:

"Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta o nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno".

Le Sezioni Unite hanno tra l'altro rilevato: che nell'ambiente socio-economico l'assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento; che la circolazione del danaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti; che collateralmente alla disciplina codicistica è cresciuta una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli spesso obbligatori. Si impone pertanto - ha affermato la Corte - un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 cod. civ. che superi il dato letterale e, cogliendone l'autentico senso, lo adegui alla mutata realtà; si ritiene, pertanto, che l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio; in altri termini la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro. Con questa interpretazione dell'art. 1277 cod. civ. - ha osservato la Corte - risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta; tale effetto sicuramente produce l'assegno circolare con il quale, stante la precostituzione della provvista, tramite l'intermediazione di una banca si realizza il trasferimento della somma di denaro con la messa a disposizione del creditore.

Il rischio di convertibilità e, cioè, l'eventualità che per qualsiasi ragione la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell'assegno in moneta legale rimane peraltro a carico del debitore, il quale si libera solo con il buon fine dell'operazione; se il debitore paga in moneta avente corso legale il debito pecuniario, il creditore non può rifiutare il pagamento e l'effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della somma di denaro, se il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare ed all'occorrenza anche provare; in questo caso l'effetto liberatorio si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma. La valutazione del comportamento del creditore va fatta in base alla regola della correttezza e della buona fede oggettiva.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it