Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE PUO' ESSERE DETERMINATO SOLO IN VIA EQUITATIVA - La valutazione spetta al giudice del merito (Cassazione Sezione Terza Civile n. 25171 del 3 dicembre 2007, Pres. Trifone, Rel. Levi).

La liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, sfugge necessariamente ad una precisa determinazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la valutazione medesima risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata.

Unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa del relativo pregiudizio e nella funzione del risarcimento realizzato con una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Ne consegue che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa - giacché per il danno in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare.


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