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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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LA RINUNCIA DA PARTE DEL LAVORATORE, IN VIA TRANSATTIVA, AGLI EFFETTI DI UNA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NON IMPEDISCE ALL'INPS DI AGIRE PER OTTENERE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Sulla retribuzione dovuta (Cassazione Sezione Lavoro n. 26946 del 20 dicembre 2007, Pres. Cuoco, Rel. Di Nubila).
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Nel caso in cui un lavoratore licenziato, dopo avere ottenuto dal Giudice, in base all'art. 18 St. Lav., l'annullamento del licenziamento e l'ordine di reintegrazione, rinunci, in via transattiva, agli effetti della sentenza, resta fermo il diritto dell'INPS a percepire i contributi previdenziali per il periodo fra il licenziamento e l'ordine di reintegra.
Deve applicarsi in materia il seguente principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza in data 5 luglio 2007 n. 15143: "Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della Legge n. 300/1970, nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi assicurativi, che sono dovuti indipendentemente dall'erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo."
Pertanto nel periodo intercorso tra licenziamento e sentenza di primo grado, ovvero tra licenziamento e data della transazione, le contribuzioni rimangono dovute anche se la retribuzione non viene pagata.
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