Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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LA RINUNCIA DA PARTE DEL LAVORATORE, IN VIA TRANSATTIVA, AGLI EFFETTI DI UNA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NON IMPEDISCE ALL'INPS DI AGIRE PER OTTENERE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Sulla retribuzione dovuta (Cassazione Sezione Lavoro n. 26946 del 20 dicembre 2007, Pres. Cuoco, Rel. Di Nubila).

Nel caso in cui un lavoratore licenziato, dopo avere ottenuto dal Giudice, in base all'art. 18 St. Lav., l'annullamento del licenziamento e l'ordine di reintegrazione, rinunci, in via transattiva, agli effetti della sentenza, resta fermo il diritto dell'INPS a percepire i contributi previdenziali per il periodo fra il licenziamento e l'ordine di reintegra.

Deve applicarsi in materia il seguente principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza in data 5 luglio 2007 n. 15143: "Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della Legge n. 300/1970, nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi assicurativi, che sono dovuti indipendentemente dall'erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo."

Pertanto nel periodo intercorso tra licenziamento e sentenza di primo grado, ovvero tra licenziamento e data della transazione, le contribuzioni rimangono dovute anche se la retribuzione non viene pagata.


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