Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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NELLE CAUSE DI DIVORZIO, IN CASO DI CONTESTAZIONI SUI REDDITI, IL GIUDICE NON E' TENUTO A DISPORRE INDAGINI TRAMITE LA POLIZIA TRIBUTARIA - Si tratta di una facoltà discrezionale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 593 del 14 gennaio 2008, Pres. Luccioli, Rel. Bonomo).

In base all'art. 10 della legge n. 74/1987 nelle cause di divorzio "I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria."

L'esercizio del potere officioso di disporre, tramite la polizia tributaria, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche.


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