Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Il lavoro nel mondo

UN'AZIONE SINDACALE DI BOICOTTAGGIO DIRETTA AD OTTENERE L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DA PARTE DI UN'IMPRESA DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E' CONTRARIA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Si applica l'art. 49 CE (Corte di Giustizia Europea sentenza del 18 dicembre 2007, Presidente Skouris, Rel. Lohmus)

Nel maggio 2004 la società lettone Laval un Partneri Ltd, operante nel settore edile, ha vinto, con la controllata Baltic Bygg, una gara d'appalto per l'ampliamento di una scuola nella città svedese di Vaxholm. Nel cantiere aperto per l'esecuzione dei lavori, sono stati impiegati dipendenti lettoni, con salari notevolmente inferiori a quelli svedesi. Il sindacato svedese ha chiesto alla Laval l'applicazione ai lavoratori lettoni del trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale svedese per il settore edilizio. Ne è seguita una trattativa che si è conclusa con esito negativo. Per ottenere l'adeguamento dei salari dei dipendenti lettoni, il sindacato svedese ha condotto un'azione di blocco mediante boicottaggio. All'iniziativa ha aderito, per solidarietà, il sindacato svedese dei lavoratori del settore elettrico, con la conseguenza che, per l'interruzione dei servizi elettrici il cantiere della Laval ha dovuto cessare l'attività. I dipendenti lettoni dell'azienda sono tornati in patria. La società controllata dalla Laval è fallita. La Laval ha promosso, davanti al Tribunale del Lavoro di Stoccolma, un'azione giudiziaria nei confronti dei sindacati, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del boicottaggio e la loro condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale - rilevato che la legge svedese non prevede minimi salariali obbligatori né impone l'applicazione erga omnes dei trattamenti economici stabiliti dai contratti collettivi - ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di stabilire, in via pregiudiziale, se sia compatibile con le norme CE sulla libera prestazione dei servizi e sul divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, nonché con la direttiva 96/71 il fatto che talune organizzazioni sindacali tentino, mediante un'azione collettiva esercitata sotto forma di blocco, di indurre un prestatore di servizio straniero a sottoscrivere un contratto collettivo nello Stato ospitante relativo alle condizioni di lavoro e di occupazione, nel caso in cui la situazione nello Stato ospitante sia priva di qualsiasi disposizione che imponga le condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.

Il Governo di Stoccolma è intervenuto nel giudizio davanti alla Corte Europea sostenendo le ragioni del sindacato svedese ed in particolare la libertà dell'iniziativa sindacale. Analoghi interventi sono stati svolti da altri Governi tra cui la Danimarca e la Germania (non l'Italia).

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 dicembre 2007 (Presidente Skouris, Rel. Lohmus) ha affermato l'incompatibilità delle iniziative assunte dal sindacato svedese con la normativa europea. Benché il diritto di intraprendere un'azione collettiva debba essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario - ha affermato la Corte - il suo esercizio può essere sottoposto a talune limitazioni. In particolare un'azione collettiva non può restringere, in contrasto con la normativa europea, la libera prestazione dei servizi in base all'art. 49 CE. Questa norma - ha osservato la Corte - nella parte in cui prevede l'eliminazione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dal fatto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere fornita la prestazione, è divenuta direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'abolizione delle barriere stabilita da norme statali potesse essere neutralizzato da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni o enti di natura non pubblicistica.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it