Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LICENZIAMENTO PER ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 6534 del 3 luglio 1998, Pres. Rapone, Rel. Dell’Anno).

L’abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente cui siano affidate mansioni di custodia dello stabilimento e di sorveglianza degli impianti configura - a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto - una violazione di rilevante gravità e idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno, a far venir meno in modo irrimediabile l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro; tale violazione, pertanto, è valutabile come giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, anche in mancanza di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli articoli 1 e 3 della legge numero 604 del 1966, che esprimono precetti dotati di sufficiente determinatezza.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it