Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE CHE AGISCE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO NON E' TENUTO A PROVARE LA COLPOSA INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO ALL'OBBLIGO DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA - Si applica l'art. 1218 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10529 del 23 aprile 2008, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis).

Nel giugno del 1988 Carmelo M. dipendente dell'impresa di lavorazione marmi Fratelli F. è stato investito da un'autogru in lento movimento, mentre l'accompagnava a piedi con il compito di fermare le oscillazioni della pedana carica di marmi trasportata dal mezzo. L'Inail, dopo avere erogato al lavoratore il trattamento previsto per l'infortuni sul lavoro, ha agito davanti al Pretore di Caltanissetta per ottenere, in via di regresso, dall'azienda il pagamento di lire 70 milioni circa. L'impresa si è difesa sostenendo che il lavoratore aveva tenuto un comportamento imprudente e imprevedibile camminando tra le ruote dell'autogru e la pedana e accompagnando con le mani il movimento del carico. Sia il Pretore che, in grado di appello, la Corte di Caltanissetta, hanno ritenuto l'impresa responsabile dell'infortunio in base all'art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e l'hanno condannata a versare all'INAIL la somma da questa richiesta. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro che la Corte di Caltanissetta avrebbe dovuto porre a carico dell'INAIL la prova della propria colposa inadempienza all'obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10529 del 23 aprile 2008, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso. La Corte ha ricordato che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue - ha osservato la Corte - che il riparto degli oneri probatori in caso di domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore, o dall'Istituto assicuratore in via di regresso, si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni; la regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Nell'applicare tali principi fondamentali civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro - ha ricordato la Corte - si è ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087, tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore; analoga è la soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di legittimità, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza - ha affermato la Corte - non appare coerente con il principio enunciato dalle Sezioni Unite e non può pertanto essere seguita. Il principio sopra esposto - ha aggiunto la Cassazione - non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.; la colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma vi è una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare il fatto, il danno, il nesso causale, e la colpa del danneggiante, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 (e l'art. 2087) cod. civ. pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale. La Corte ha quindi formulato il seguente principio di diritto: "La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel  sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile,e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".


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