Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL CONTRATTO COLLETTIVO NON CONTINUA A PRODURRE I SUOI EFFETTI DOPO LA SCADENZA - In base all'art. 2074 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11602 del 9 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Ianniello).

Marco M., dipendente dell'Enav S.p.a., inquadrato nel quarto livello dal 19 aprile 1994, ha chiesto all'azienda l'anticipazione al 19 aprile 1996 dell'inquadramento nel terzo livello, in applicazione della normativa collettiva concordata nel 1994 sulla programmazione di carriera. L'azienda ha respinto la richiesta, rilevando che la normativa invocata era scaduta il 31 dicembre 1995 prima che il lavoratore maturasse i requisiti stabiliti per l'inquadramento nel terzo livello.  Nel giudizio che ne è seguito sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Genova hanno attribuito al lavoratore l'anticipato inquadramento richiesto, affermando che la normativa del 1994 doveva ritenersi applicabile anche oltre la durata concordata, in base all'art. 2074 cod. civ. secondo cui "il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo". L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Genova per falsa applicazione dell'art. 2074 cod. civ..

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11602 del 9 luglio 2008, Pres. Mattone, Rel. Ianniello) ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005. In proposito - ha affermato la Corte - deve essere ribadito il principio dell'inapplicabilità ai contratti collettivi di diritto comune della regola dettata con riferimento ai contratti collettivi corporativi dall'art. 2074 cod. civ. (o del principio da tale articolo desumibile e dipendente dalla funzione stessa del contratto collettivo). Nel sistema attuale l'applicazione di un principio di ultrattività del contratto oltre la sua naturale scadenza, in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, si pone obiettivamente come limite della libera volontà delle organizzazioni sindacali e prospetta un contrasto con la garanzia posta dall'art. 39 Cost.. Come è stato ribadito anche da una dottrina recente - ha osservato la Corte - difetta invero nel nostro ordinamento attuale un principio di necessaria regolazione collettiva dei rapporti di lavoro, per cui appare insostenibile l'opinione espressa dalla Corte d'Appello di Venezia, secondo cui la funzione stessa del contratto collettivo, di fonte per la disciplina di una determinata collettività di rapporti di lavoro, impedirebbe che il rapporto di lavoro individuale resti anche temporaneamente privo della sua complessiva regolamentazione, di provenienza prevalentemente eteronoma.

Neppure appare sostenibile, come sembra ritenere la sentenza impugnata - ha affermato la Corte - che la scadenza di un contratto collettivo contrasti col principio di indisponibilità dei c.d. diritti quesiti, in quanto tale categoria individua i diritti già acquisiti nel patrimonio del lavoratore per effetto dell'intervenuto perfezionamento della relativa fattispecie costituita alla stregua della disciplina che la riguarda. Risulta chiaro pertanto - ha concluso la Corte - che il richiamo ad essi non appare pertinente al tema della durata dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, la cui scadenza, in corrispondenza di quanto stabilito dalle parti contraenti, non pregiudica diritti già acquisiti dai lavoratori, ma impedisce unicamente la maturazione di nuovi diritti alla stregua del contratto scaduto.


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