Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

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DEFINIRE UN LEGALE "RUSPANTE AVVOCATO DI PROVINCIA", IN UN TELEGIORNALE, PUO' COSTITUIRE DIFFAMAZIONE - Si deve fare riferimento alla sensibilità del pubblico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12420 del 16 maggio 2008, Pres. Fantacchiotti, Rel. Talevi).

In un servizio diffuso da un telegiornale Mediaset il difensore dell'imputato in un processo per omicidio, di rilevanza nazionale, è stato definito "ruspante avvocato di provincia". Il legale ha chiesto la condanna del direttore della testata al risarcimento del danno per diffamazione. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda condannando il convenuto al pagamento di lire 50 milioni. Questa domanda è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Roma che ha escluso la portata intrinsecamente negativa della definizione "ruspante", osservando che tale termine nel linguaggio comune è sinonimo di "genuino, privo di alterazioni e privo di artificio". La Corte ha pertanto ritenuto che il telegiornale abbia esercitato correttamente il diritto di critica. Il legale ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di appello per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 12420 del 16 maggio 2008, Pres. Fantacchiotti, Rel. Talevi) ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che la sentenza impugnata non sia stata adeguatamente motivata. Ai fini di un'adeguata ponderazione della capacità delle parole in questione di diminuire effettivamente e concretamente la valutazione che il pubblico fa del pregio di un individuo e quindi la stima di cui esso gode - ha affermato la Corte - è necessario indagare in ordine al significato delle parole stesse facendo riferimento non al loro astratto valore semantico, ma essenzialmente al valore ad esse comunemente attribuito nell'ambito sociale in questione; in concreto, se si tratta di affermazioni destinate a chi legge un giornale od un libro ovvero a chi assiste ad una trasmissione televisiva, occorre anche avere riguardo al tipo di giornale e di articolo ovvero al tipo di trasmissione nonché all'oggetto e al tono della stessa. Infatti il pubblico è ad esempio abituato all'uso di un linguaggio particolarmente vivace e polemico nell'ambito dei dibattiti politici; ed è conseguentemente abituato a "far la tara" cioè a non prestare sempre e automaticamente intera fede a quanto viene detto in tale ambito. Ciò può non avvenire per trasmissioni di tipo diverso.


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