Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA CONCILIAZIONE NON E' VALIDA SE L'ASSISTENZA DEL SINDACALISTA AL LAVORATORE NON E' EFFETTIVA - Non è sufficiente una mera testimonianza (Cassazione Sezione Lavoro n. 13217 del 22 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano).

Antonella C. ha lavorato per circa dieci anni, dal 1986 al 1996, come insegnante di lingua e letteratura tedesca alle dipendenze del Liceo Linguistico Europeo Oxford, Istituto legalmente riconosciuto gestito dalla s.a.s. Futura. Dopo essere stata licenziata ella ha sottoscritto in azienda, alla presenza di un sindacalista, un accordo definito, con riferimento agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., "verbale di conciliazione", recante la previsione del pagamento in favore della lavoratrice delle spettanze maturate a tutto il giugno 1996 oltre al t.f.r. e ad una somma "al solo fine di evitare l'insorgenda lite senza che ciò possa rappresentare il riconoscimento, neppure parziale di eventuali contrapposte pretese". L'accordo è stato redatto su carta recante l'intestazione del sindacato. Successivamente la lavoratrice ha impugnato l'accordo ed ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare la s.a.s. Futura al pagamento della somma di circa 52 milioni di lire per differenze di retribuzione. Il Tribunale ha sentito come teste il sindacalista il quale ha dichiarato di essersi recato presso i locali della scuola, su invito di un consulente aziendale che aveva predisposto il testo del verbale; egli aveva dato lettura dell'accordo dichiarandosi disponibile per qualsiasi chiarimento ed aveva raccolto le firme. Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto la ha ritenuta preclusa dal verbale di conciliazione sottoscritto con l'assistenza di un sindacalista. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Lecce che ha escluso l'esistenza di una conciliazione redatta in sede sindacale in base agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. In particolare la Corte ha osservato che non sussisteva alcuna controversia tra le parti, che la lavoratrice non era iscritta al sindacato e che nessuna opera di effettiva assistenza era stata posta in essere dal sindacalista, limitatosi a svolgere il ruolo di un testimone di operazioni (elaborazione di conteggi) cui era rimasto estraneo e di fatti (ricostruzione della storia lavorativa di Antonella C. precedentemente ignorati); che l'ignoranza della vicenda impediva quella assistenza consapevole ed informata richiesta per la transazione sindacale. Pertanto la Corte d'Appello ha condannato l'azienda a pagare alla lavoratrice euro 25.000,00 circa. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Lecce per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13217 del 22 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata adeguatamente motivata sia per quanto concerne sia la non configurabilità di una transazione sia l'inesistenza di un effettivo intervento del sindacato. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui, al fine di verificare che l'accordo sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, occorre valutare se in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella conciliazione.


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