Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO E REINTEGRATO DAL GIUDICE DEVE PRESENTARSI NEL LUOGO DI LAVORO ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'INVITO DA PARTE DELL'AZIENDA - Anche se non venga precisata la data della ripresa del servizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 15075 del 6 giugno 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano).

Walter C., dipendente della s.p.a. Cassa di Risparmio di Fano, filiale di Ancona, licenziato nel 1997, ha ottenuto dal Giudice, nel maggio del 2002, una sentenza recante l'annullamento del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Il 27 maggio egli ha ricevuto una lettera con la quale l'azienda gli ha comunicato di prendere servizio in Fano presso la direzione generale, essendo stata chiusa la filiale di Ancona, senza precisare il giorno e l'ora della presentazione in ufficio.

Egli ha chiesto informazioni sulle modalità della sua reintegrazione, ottenendole; infine il 26 giugno ha confermato via fax, per il tramite del suo legale, la volontà di riprendere servizio. La banca, con lettera del 4 luglio, gli ha comunicato che il rapporto di lavoro doveva ritenersi risolto con effetto dal 26 giugno 2002 per mancata ripresa del servizio nel termine di trenta giorni di cui all'art. 18, quinto comma, St. Lav.. Walter C. ha chiesto al Tribunale di Pesaro di dichiarare invalida la risoluzione del rapporto di lavoro comunicatagli dalla banca, sostenendo che questa non gli aveva indicato, nella lettera recapitatagli il 27 maggio 2002, il giorno e l'ora della ripresa del lavoro e che egli aveva comunque comunicato tempestivamente di voler riprendere servizio. Sia il Tribunale di Pesaro che, in grado di appello, la Corte di Ancona hanno ritenuto la domanda priva di fondamento, affermando che la lettera ricevuta dal lavoratore il 27 maggio era idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per la presentazione in servizio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Ancona per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15075 del 6 giugno 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso ricordando che l'art. 18 L. n. 300/70 dispone al quinto comma quanto segue: "Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".

La seconda parte del quinto comma - ha osservato la Corte - richiede, per evitare la risoluzione del rapporto, la ripresa del servizio o la richiesta dell'indennità sostitutiva, nel termine di trenta giorni, rispettivamente dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dal deposito della sentenza; indubbiamente, una volta comunicata la accettazione dell'invito a riprendere servizio, ove ciò non si renda possibile a causa di forza maggiore o di un legittimo impedimento (quale, ad esempio, una malattia o un infortunio), il rapporto di lavoro non si risolverà al trentesimo giorno dall'invito; ma nella fattispecie in esame non si deduce la sussistenza di un legittimo impedimento, ma si sostiene la sufficienza di una generica adesione all'invito, ancorché non seguita da una effettiva ripresa del servizio, il che non è esatto. Nel caso in esame - ha rilevato la Corte - i giudici del merito, cui è istituzionalmente riservata la interpretazione degli atti di contenuto negoziale, hanno ritenuto che la lettera di invito ricevuta dal lavoratore contenesse tutti gli elementi rilevanti per chiarire al lavoratore come, dove e con quali mansioni avrebbe dovuto riprendere servizio; la mancanza del giorno e dell'ora non era rilevante, derivando dal dettato legislativo ("entro trenta giorni"), con facoltà del lavoratore di riprendere servizio in qualsiasi giorno ricompreso fra il primo ed il trentesimo, senza che il datore di lavoro possa limitare tale facoltà con la indicazione di un giorno determinato.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it