Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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I PROCESSI PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI SONO POCHI - E' inutile sospenderli.

24 giugno 2008 - Il fatto che il Governo chieda al Parlamento di approvare una norma di legge sulla gestione dei tempi dei processi penali, al fine di accelerare la trattazione di alcuni e di ritardare quella di altri, pone diverse questioni di legittimità costituzionale con riferimento non solo agli articoli 3 (eguaglianza), 110 (durata ragionevole), 112 (obbligatorietà dell'azione penale) della nostra Carta, ma anche, più in generale, al principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura (art. 104).

V'è poi un altro profilo di illegittimità, ovvero, quanto meno, di grave scorrettezza, ravvisabile nell'esistenza di un personale interesse del Presidente del Consiglio, imputato a Milano di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.) alla sospensione di questo suo processo. Berlusconi sostiene che la nuova norma da lui proposta ha finalità di carattere generale, essendo diretta a sveltire i processi per i reati più gravi, ma sostanzialmente ammette che ne ricaverebbe un vantaggio.

Almeno questo aspetto del conflitto istituzionale in corso potrebbe essere agevolmente eliminato. Uno sguardo ai repertori di giurisprudenza consente di verificare che i processi per corruzione in atti giudiziari, sono, per fortuna, molto pochi. In diciotto anni (da quanto cioè è entrato in vigore l'art. 319 ter C.P.) sono state emesse, complessivamente, per questo reato, meno di trenta sentenze, in media meno di due l'anno.

Questo significa che dalla mancata trattazione dei processi per corruzione in atti giudiziari, non deriverebbe, in sostanza, alcun positivo effetto in termini di maggiore disponibilità, per i magistrati, di tempo da dedicare ad altri processi più gravi. E' pertanto possibile, senza tradire le dichiarate finalità generali della legge, introdurre, nella nuova disciplina, una modifica che escluda la sospensione dei processi per corruzione in atti giudiziari.

Questa modifica, oltre ad eliminare il sospetto dell'esistenza di un interesse privato del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe coerente con le finalità di accelerazione del funzionamento della macchina giudiziaria. Infatti i reati previsti dall'art. 319 ter C.P., oltre a rivestire, sul piano istituzionale, una particolare gravità, hanno effetti indubbiamente negativi sul funzionamento della giustizia, alterandone i risultati e ritardando il suo corso.

Per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale, sembra che la via più celere perché la Consulta se ne possa occupare sia lo strumento del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Sul punto dovrà pronunciarsi il Consiglio Superiore della Magistratura. (D. d'A.)


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