Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

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RILEVATA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA L'INCOMPATIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULLA SOSPENSIONE DEI PROCESSI PENALI CON ALCUNI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE - L'intervento del Presidente della Repubblica.

Nella Sezione "Documenti" pubblichiamo:

  • - il testo integrale della lettera indirizzata dal Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura il 1 luglio 2008, poche ore prima che il CSM emettesse il suo parere sul decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 concernente tra l'altro la sospensione di una certa categoria di processi penali;
  • - il testo integrale dei paragrafi 6 e 7 del parere approvato dal CSM il 1 luglio 2008.

Nella sua lettera il presidente Napolitano ha affermato, tra l'altro, che rientra nelle funzioni del CSM esprimere pareri su norme di legge concernenti l'amministrazione della giustizia, aggiungendo: "In questo quadro, non può esserci dubbio od equivoco sul fatto che al CSM non spetti in alcun modo quel vaglio di costituzionalità cui, com'è noto, nel nostro ordinamento sono legittimate altre istituzioni. Confido che nell'odierno dibattito e nelle deliberazioni che lo concluderanno non si dia adito a confusioni e quindi a facili polemiche in proposito".

Il CSM ha approvato il testo del parere predisposto dalla Sesta Commissione, ove è agevole rilevare precisi riferimenti a profili di "incompatibilità" del provvedimento legislativo con i principi di ragionevolezza - uguaglianza (art. 3 Cost.) di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di tutela dei diritti (art. 24 Cost.).

Si deve escludere che il Presidente della Repubblica, con la sua lettera, abbia inteso esercitare una sorta di preventiva limitazione del diritto del CSM di esprimere la propria opinione su questioni certamente attinenti all'amministrazione della giustizia.

Il CSM ha a sua volta correttamente interpretato l'intervento presidenziale segnalando i possibili profili di illegittimità costituzionale del provvedimento legislativo sottoposto al suo esame. (D. d'A).


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