Nella Sezione "Documenti" pubblichiamo:
Nella sua lettera il presidente Napolitano ha affermato, tra l'altro, che rientra nelle funzioni del CSM esprimere pareri su norme di legge concernenti l'amministrazione della giustizia, aggiungendo: "In questo quadro, non può esserci dubbio od equivoco sul fatto che al CSM non spetti in alcun modo quel vaglio di costituzionalità cui, com'è noto, nel nostro ordinamento sono legittimate altre istituzioni. Confido che nell'odierno dibattito e nelle deliberazioni che lo concluderanno non si dia adito a confusioni e quindi a facili polemiche in proposito". Il CSM ha approvato il testo del parere predisposto dalla Sesta Commissione, ove è agevole rilevare precisi riferimenti a profili di "incompatibilità" del provvedimento legislativo con i principi di ragionevolezza - uguaglianza (art. 3 Cost.) di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di tutela dei diritti (art. 24 Cost.). Si deve escludere che il Presidente della Repubblica, con la sua lettera, abbia inteso esercitare una sorta di preventiva limitazione del diritto del CSM di esprimere la propria opinione su questioni certamente attinenti all'amministrazione della giustizia. Il CSM ha a sua volta correttamente interpretato l'intervento presidenziale segnalando i possibili profili di illegittimità costituzionale del provvedimento legislativo sottoposto al suo esame. (D. d'A).
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