Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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ATTRIBUIRE AI GEOMETRI LA RESPONSABILITA' DELLO SFASCIO AMBIENTALE ED URBANISTICO ITALIANO RIENTRA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA - Tutelato anche dai trattati europei (Cassazione Sezione Terza Civile n. 18849 del 9 luglio 2008, Pres. Di Nanni, Rel. Petti).

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e ad altri quotidiani, Oliviero T. ha attribuito ai geometri e ai pubblicitari la responsabilità dello sfascio ambientale ed urbanistico italiano. Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha promosso, nei suoi confronti, un giudizio davanti al Tribunale di Livorno, chiedendo l'accertamento della lesione da lui recata alla reputazione e all'onore della categoria professionale, nonché la sua condanna al risarcimento del danno. Oliviero T. si è difeso sostenendo di avere esercitato il diritto di critica, quale cultore della materia ambientale. Il Tribunale lo ha ritenuto responsabile di diffamazione e lo ha condannato al risarcimento del danno in misura di lire 200 milioni. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Firenze che ha annullato la condanna in quanto ha ritenuto che Oliviero T. abbia correttamente esercitato il diritto di critica. Il Consiglio ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Firenze per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 18849 del 9 luglio 2008, Pres. Di Nanni, Rel. Petti) ha rigettato il ricorso. La Corte fiorentina ha esaminato articoli e interviste ed il loro contenuto - ha osservato la Cassazione - per giungere alla conclusione che le opinioni espresse dall'appellante sono corrette manifestazioni della critica e prive di offensività, ed attengono a materia di rilievo sociale e costituzionale ed a una realtà di degrado di ampia evidenza; essa ha correttamente valutato le espressioni critiche, anche se particolarmente pungenti e violente, nei limiti di continenza della censura rispetto alla realtà denunciata, di cui anche i geometri sono operatori.

Il diritto di critica - ha osservato la Cassazione - è una manifestazione della libertà del pensiero qualificata da un ragionato dissenso ovvero, nel caso in esame, da una diversa valutazione di atti o fatti riferibili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della dignità urbanistica e della qualità della vita nella abitazioni, e trova un limite intrinseco nel rispetto della dignità altrui, come persona o come enti, limite superato se di compie il delitto diffamatorio. La fattispecie in esame - ha affermato la Corte - è stata propedeutica per una riflessione evolutiva del diritto di critica come espressione della libertà di pensiero e della stessa libertà di informazione in ordine a fatti e situazioni di interesse pubblico; in tal senso giova considerare anche l'art. 11 della Carta di Nizza, richiamata dal recente Trattato di Lisbona, come parte integrante dei principi comuni e delle tradizioni costituzionali comuni europee; detto articolo considera la libertà di espressione e di opinione, anche critica, accanto alla libertà di informazione. Il trattato - ha rilevato la Corte - è in corso di ratifica, ma la lettura integrativa della norma costituzionale italiana (art. 21 Cost.), dovrà essere garantita anche dai giudici nazionali italiani.


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