Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

RINNOVABILITÀ DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PURCHÉ LA DURATA COMPLESSIVA DEI DUE PERIODI NON SUPERI 24 MESI - (Cassazione Sezione Lavoro n. 10813 del 29 ottobre 1998, Pres. Sciarelli, Rel. Lamorgese).

L'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, concernente "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", convertito con modificazione nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, dispone al primo comma che "I lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile ...". L'orientamento prevalente sia in giurisprudenza che in dottrina è nel senso che il contratto di formazione e lavoro rientra con rapporto di specie a genere nei contratti di lavoro a tempo determinato e che ha causa giuridica mista, consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro: l'apposizione del termine è funzionale alla finalità formativa del rapporto e la funzione del contratto si esaurisce con il raggiungimento della formazione professionale nei tempi prefissati dal progetto formativo.

Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 28 marzo 1994 n. 294) ha ritenuto che il citato art. 3 nel prevedere un duplice limite per il contratto di formazione e lavoro, quello del termine massimo di durata in ventiquattro mesi e quello di non rinnovabilità, non escluda la possibilità di rinnovazione di un contratto di durata inferiore sino al raggiungere il termine di durata massima, in quanto la non rinnovabilità attiene all'insuperabilità di tale termine. Tale interpretazione deve essere condivisa perché secondo la connessione delle parole la non rinnovabilità sembra riferirsi ad un contratto la cui durata sia coincidente con quella massima prevista. In tal senso depone anche la formulazione dell’art. 8 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79, che in tema di contratto di lavoro a termine con finalità formative si limitava a stabilirne la durata "non superiore a dodici mesi" senza altri divieti. Ed essendo la finalità socio politica dell'intervento legislativo in questione quella di incentivare le assunzioni dei giovani, così come ha messo in risalto la Corte Costituzionale con la pronuncia del 25 maggio 1987 n. 190, non può ritenersi che il legislatore intendesse restringere la portata della norma precludendo con il divieto rinnovazione del contratto di formazione e lavoro, oltre al completamento di una attività formativa già iniziata, ulteriori possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it