Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IL TRATTAMENTO ECONOMICO STABILITO PER LA SEPARAZIONE NON COSTITUISCE UN LIMITE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZIALE - In base all'art. 5 della legge n. 898/1970 (Cassazione Sezione Prima Civile n. 17017 del 23 giugno 2008, Pres. Luccioli Rel. Giancola).

La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali.

L'assegno divorziale, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. Esso non può, quindi, costituire autonomo elemento dotato di portata delimitante la quantificazione dell'apporto di questione, secondo un principio avulso dal dato normativo. L'assegno divorziale può pertanto essere determinato in misura superiore a quello dell'assegno corrisposto durante la separazione.


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