Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA NETTA DIFFERENZIAZIONE DELLE NUOVE MANSIONI DA QUELLE PRECEDENTI E LA LUNGA DURATA DEL DEMANSIONAMENTO SONO ELEMENTI PRESUNTIVI DA CONSIDERARE PER L'ACCERTAMENTO DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE - In base all'art. 2729 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18813 del 9 luglio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile).

Salvatore C. dipendente della s.p.a. Telecom Italia, con mansioni di assistente ad attività specialistiche ed inquadramento nel 5° livello contrattuale, è stato destinato, nel luglio del 1994, alle mansioni inferiori di "addetto ad attività specialistiche di tecniche numeriche", propria del 4° livello, senza alcuna variazione della qualifica. Nel giugno del 2001 egli ha chiesto al Tribunale di Oristano di accertare la dequalificazione da lui subita e di condannare l'azienda a restituirgli le mansioni di "assistente ad attività specialistiche", nonché al risarcimento del danno da demansionamento. L'azienda si è difesa sostenendo che l'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni non aveva comportato dequalificazione. Essa ha inoltre eccepito che dal danno asseritamente subito dal lavoratore non veniva offerta alcuna prova. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha condannato l'azienda ad assegnare il lavoratore alle mansioni di "assistente ad attività specialistiche" nonché al risarcimento del danno, determinato equitativamente in una somma pari ad un terzo della retribuzione globale netta relativa a tutto il periodo del demansionamento. Questa decisione è stata parzialmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Cagliari che ha confermato l'accertamento della dequalificazione, ma ha escluso il diritto del lavoratore al risarcimento, osservando che egli non aveva dato le prove del danno. Sia il lavoratore  che l'azienda hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Cagliari per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18813 del 9 luglio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso dell'azienda, osservando che la Corte di Cagliari ha correttamente accertato la dequalificazione subita dal lavoratore con riferimento sia al suo livello di inquadramento, sia all'arretramento da lui subito nella gerarchia aziendale. Il ricorso del lavoratore, concernente il diniego al risarcimento del danno è stato invece accolto dalla Suprema Corte, che ha richiamato la sua giurisprudenza in materia.

Il danno derivante da dequalificazione - ha affermato la Cassazione - può assumere diversa natura, potendosi tradurre in un impoverimento della capacità lavorativa acquisita dal lavoratore e dal mancato raggiungimento di una più elevata capacità, o nel pregiudizio derivante da perdita di chance (cioè possibilità di maggiori guadagni), o ancora nella lesione della propria integrità psico-fisica, o, più in generale, in  una lesione alla salute ovvero alla vita di relazione, cui è riconducibile la fattispecie del danno esistenziale, derivante dalla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro (artt. 1, 2 Cost.). Orbene, la molteplicità degli indicati possibili pregiudizi - ha osservato la Corte - spiega la necessità che il lavoratore indichi in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornisca la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti; prova che può essere fornita anche ex art. 2729 cod. civ. attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono, ad esempio, essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione. Grava sul lavoratore - ha affermato la Cassazione - l'onere di fornire, in primo luogo, l'indicazione del tipo di danno subito, restando in ogni caso affidato al giudice di merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, dopo l'individuazione, appunto, della specie, e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione equitativa.

La sentenza impugnata - ha affermato la Corte - merita la censura che le è stata mossa; Salvatore C., infatti, si duole che la Corte territoriale, nell'escludere il lamentato danno da demansionamento, non abbia considerato la presenza nella vicenda in controversia di elementi probatori presuntivi quali la durata del demansionamento (nella specie, protrattosi sin dal luglio 1994) e la netta differenziazione delle mansioni corrispondenti alle figure di "assistente ad attività specialistiche" e "addetto ad attività di tecniche numeriche" sia dal punto di vista della professionalità che dell'autonomia, responsabilità e posizione gerarchica all'interno dell'azienda. Non vi è dubbio - ha rilevato la Cassazione - che l'indagine del Giudice di merito andava portata anche e soprattutto su questo versante; viceversa, la sentenza impugnata omette qualsiasi giudizio sulla idoneità degli elementi di fatto acquisiti alla causa ai fini di una valutazione per presunzione.

La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata rinviando la causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it