Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL CITTADINO INGIUSTAMENTE CONDANNATO DALLA GIUSTIZIA ITALIANA PER AVERE CRITICATO UN UOMO POLITICO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - Per violazione del diritto alla libertà di espressione (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 17 luglio 2008).

Nell'aprile del 1995 l'avvocato Francesco Musotto ha chiesto al Tribunale di Palermo di condannare lo studioso Claudio Riolo al risarcimento del danno ed alla riparazione pecuniaria per il contenuto, da lui ritenuto diffamatorio, di alcuni brani di un articolo pubblicato nel novembre del 1994 dal periodico "Narcomafie", concernente la mancata costituzione come parte civile, davanti al GUP di Caltanissetta, nel settembre del 1994, dell'amministrazione provinciale di Palermo, di cui l'avv. Musotto era presidente, nel processo per la strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992, nonché il ruolo svolto in detto processo dallo stesso avv. Musotto come difensore in un primo tempo di cinque imputati e successivamente di uno solo di essi.

Secondo l'attore, in alcuni passi dell'articolo, pubblicato con il titolo "Mafia e Diritto. Palermo: La Provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell'avvocato Musotto e di Mister Hyde" Claudio Riolo aveva leso la sua reputazione insinuando che egli era stato l'ispiratore della mancata costituzione di parte civile della Provincia Regionale di Palermo nel processo per la strage di Capaci in quanto garante di interessi politico-mafiosi che lo avrebbero condizionato nell'esercizio del suo mandato politico oltre che nello svolgimento dell'attività professionale.

Tale azione diffamatoria risultava, secondo l'avv. Musotto, dai seguenti brani dell'articolo, riportati nell'atto di citazione:

  • - "Mentre il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, va in giro per il mondo minimizzando la gravità e la forza del fenomeno mafioso, un suo goffo emulo locale, il Presidente della Provincia di Palermo, lo supera in sagacia e fantasia. Si tratta dell'avvocato Musotto ....";
  • - "Nel caso particolare, poiché il valore della costituzione dell'ente locale come parte civile in un processo di mafia è prevalentemente simbolico, in quanto costituisce un segnale culturale e politico che rompe una lunga consuetudine di inerzia e connivenze, il rischio più grave è che la scelta di Musotto venga letta come un segnale di segno contrario. E, come è noto, il potere mafioso è molto attento ai segnali che provengono dall'interno delle istituzioni. La conseguenza più plausibile, dunque, che si può trarre - fino a prova contraria - da questa vicenda è che l'esponente di Forza Italia non abbia voluto, o non abbia potuto, marcare una netta presa di distanze dagli imputati del processo e sia in qualche modo costretto a subire il condizionamento di quel coagulo di interessi economici e politici a cui è dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della Provincia con un'inaspettata messe di suffragi".

Claudio Riolo, costituitosi in giudizio, ha contestato, nella comparsa di risposta, di avere operato le insinuazioni attribuitegli e ha sostenuto di avere esercitato correttamente il diritto di informazione e di critica su una  assai nota vicenda di interesse generale, oggetto di vivaci polemiche in sede politica e giornalistica.

  Con sentenza del 19 marzo 2000 il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle domande dell'attore, ha condannato Claudio Riolo al pagamento della somma di lire 70 milioni per risarcimento del danno nonché della sanzione pecuniaria di lire 10 milioni art. 12 L. n. 47/48, in quanto ha ritenuto che l'articolo de quo abbia varcato i limiti posti dall'ordinamento al diritto di informazione presentando ai lettori l'avv. Musotto come garante di interessi politico-mafiosi-economici e condizionato da tali interessi nella sua attività politico professionale.

La decisione è stata impugnata da Claudio Riolo, che ha censurato la decisione del Tribunale di Palermo per avergli negato l'esimente del diritto di critica. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 29 novembre 1992 - 7 aprile 2003 n. 347/2003 ha accolto la richiesta proposta dall'appellante di cancellazione di alcune espressioni contenute nell'atto di citazione ed ha confermato nel resto la sentenza appellata. Claudio Riolo ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione della Corte di Palermo per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte, Sezione Terza Civile (Pres. Fiduccia, Rel. Fico), con sentenza n. 6457 del 19.3.2007, ha rigettato il ricorso. Claudio Riolo ha chiesto alla Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo di condannare lo Stato italiano al risarcimento del danno per avere, con la condanna per diffamazione, violato il suo diritto alla libertà di espressione tutelata dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Europea, con sentenza del 17 luglio 2008, ha accolto il ricorso condannando lo Stato italiano al risarcimento del danno in misura di 60.000,00 euro oltre le spese, in quando ha ritenuto che lo Stato italiano sia incorso nella denunciata violazione della Convenzione europea. La stampa - ha affermato la Corte - ha un ruolo eminente nella società democratica, in quanto ha il dovere di comunicare informazioni ed idee su tutte le questioni di interesse generale comprese quelle attinenti al funzionamento della giustizia; i limiti della critica ammissibile sono più ampi quando essa concerne la condotta di un uomo politico. Questi si espone inevitabilmente e coscientemente a un controllo attento da parte sia dei giornalisti che dei cittadini e deve mostrare la più grande tolleranza. Certamente - ha osservato la Corte - l'uomo politico ha diritto alla protezione della sua reputazione, anche al di fuori della sua vita privata, ma questo diritto deve essere bilanciato con l'interesse alla libera discussione delle questioni politiche. L'avvocato Musotto - ha affermato la Corte Europea - era un uomo politico che occupava all'epoca dei fatti un posto chiave nell'amministrazione locale; doveva dunque attendersi che i suoi comportamenti fossero sottoposti a un esame scrupoloso da parte della stampa; inoltre egli sapeva che continuando a difendere uno degli imputati in un importante processo di mafia nel quale l'amministrazione di cui egli era presidente avrebbe potuto intervenire, egli si esponeva a critiche severe.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it