Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

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PREVISTA UNA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE DEL LAVORO NEL CONTROLLO SULLE DECISIONI IMPRENDITORIALI E NELL'ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - Dal disegno di legge n. 1441 quater - Possibili profili di illegittimità costituzionale.

Roma, 7 ottobre 2008 - Il disegno di legge n. 1441 quater in corso di approvazione da parte della Camera dei Deputati, prevede anche, all'art. 65, notevoli limitazioni dei poteri del giudice del lavoro in materia di controllo sulle decisioni imprenditoriali che incidono sui diritti dei lavoratori e di accertamento della natura sostanziale del rapporto di lavoro. Se il testo sarà approvato è prevedibile che esso dia luogo a questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza), 24 (diritto di difesa), 104 (indipendenza della magistratura) e 117 (rispetto degli obblighi internazionali) in riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (indipendenza del giudice).

Pubblichiamo il testo integrale dell'art. 65 del disegno di legge.

Articolo 65 (Clausole generali e certificazione)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi di consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nella valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e al consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive medicazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 75 - (Finalità) - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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