Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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TERMINE QUADRIMESTRALE DI DECADENZA PREVISTO DA UN DISEGNO DI LEGGE PER LE AZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO, LEGITTIMITA' DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO - In corso di approvazione.

Roma, 7 ottobre 2008 - E' corso di approvazione da parte della Camera dei Deputati un disegno di legge (n. 1441 quater) presentato dai ministri Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoni e Alfano che prevede tra l'altro, all'art. 67, un termine di decadenza quadrimestrale per impugnare davanti al Giudice i licenziamenti e i trasferimenti; lo stesso termine è previsto per l'instaurazione di controversie in materia di legittimità del termine apposto al contratto di lavoro. Pubblichiamo il testo della nuova norma.

Art. 67 (Decadenza)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: "Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro".

2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966.

3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo si applica inoltre:

a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.


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