Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NELLE CAUSE DI LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO PUO' ESSERE ACQUISITO AGLI ATTI DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO - E' una regola di giudizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 23745 del 17 settembre 2008, Pres. De Luca, Rel. Roselli).

Nelle cause di lavoro il contratto collettivo può essere prodotto dal ricorrente ed acquisito agli atti anche in un momento successivo al deposito del ricorso introduttivo.

In base all'art. 414 cod. proc. civ. i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente-attore in giudizio deve indicare nel ricorso e depositare insieme ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a base della domanda. Alla prescrizione dell'art. 414 cod. proc. civ. non è invece riconducibile il contratto o accordo collettivo, quando esso debba costituire criterio di giudizio. Anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che modificando nell'art. 2 l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ha inserito il contratto collettivo nazionale fra le norme di diritto, onerando il ricorrente per cassazione di depositarne il testo, il codice di rito risolveva il problema della conoscibilità della regola di giudizio affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art.425, quarto comma). Questi, dunque, pur se non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul piano dell'acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa.


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