Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A CONDIZIONI - Anche con riferimento alla natura del periodico (Cassazione Sezione Prima Civile n. 21995 del 1 settembre 2008, Pres. Vitrone, Rel. Salmè).

L'attrice Valeria M. ha autorizzato lo studio fotografico C. alla pubblicazione di 75 sue fotografie a condizione che essa avvenisse su riviste di prestigio internazionale. Poiché alcune foto sono state pubblicate da settimanali italiani non di prestigio internazionale, l'attrice ha chiesto la condanna del titolare dello studio al risarcimento dei danni per violazione dei suoi diritti tutelati dall'art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, n. 633/41. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando la parte convenuta al risarcimento del danno in misura di euro 18 mila. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Roma che ha ritenuto che lo studio fotografico si sia legittimamente avvalso del consenso dell'attrice alla pubblicazione. Valeria M. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 21995 del 1 settembre 2008, Pres. Vitrone, Rel. Salmè) ha accolto il ricorso. L'art. 96 della legge n. 633/1941, sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi - ha osservato la Corte - dispone che "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente"; a sua volta l'art. 88 della stessa legge condiziona il diritto esclusivo del fotografo alla riproduzione e diffusione della fotografica al rispetto delle condizioni che gli articoli 96 e seguenti pongono alla diffusione del ritratto. La legge - ha affermato la Corte - non prevede forme particolari per la manifestazione del consenso, che può essere sia espresso che tacito, ma certamente, come ogni altra forma di consenso, anche quello all'utilizzazione del ritratto può contenere limiti, soggettivi, in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato, o oggettivi, in relazione alle modalità di divulgazione; è stato già osservato che il consenso alla pubblicazione su una o su determinate riviste, non consente la pubblicazione su riviste diverse da quelle autorizzate.

La Corte di Roma - ha rilevato la Cassazione - non ha preso in considerazione il limite oggettivo al consenso prestato, consistente nella necessità che le fotografie fossero destinate "a riviste di prestigio internazionale"; indagine necessaria per poter valutare se la pubblicazione di cui si tratta fosse giustificata dal consenso della persona ritratta. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata rinviando la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.


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