Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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PER AVERE DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA SUPERIORE, IL LAVORATORE DEVE PROVARE DI AVERE SVOLTO LE RELATIVE MANSIONI NELLA LORO PIENEZZA - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 23699 del 15 settembre 2008, Pres. D Luca, Rel. Maiorano).

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione, compiuta dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina fissata in materia di inquadramento del personale.

Nel caso di rivendicazione di una qualifica dirigenziale superiore non è sufficiente che il lavoratore abbia svolto alcune delle mansioni proprie di tale qualifica, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza.


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